Fascia di rispetto cimiteriale 200 metri atto vincolato non sindacabile nel merito (TAR Campania n. 1250 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La fascia di rispetto cimiteriale di duecento metri prevista dall’art. 338, primo comma, R.D. n. 1265/1934 integra un vincolo conformativo di carattere assoluto, operante ex lege e indipendente dal recepimento negli strumenti urbanistici. Il Comune che, in sede di pianificazione, si adegui a tale distanza non esercita alcuna discrezionalità amministrativa, ma dà attuazione a un atto vincolato, non sindacabile nel merito. Le deroghe previste dalla legge operano su richiesta in relazione a specifici interventi edilizi, non in sede di formazione del piano. Il ricorrente che impugni il PUC per l’ampliamento della fascia è inammissibile se non prospetta la concreta lesione della propria posizione soggettiva, e la domanda risarcitoria generica è del pari inammissibile.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di suoli prossimi al cimitero comunale, classificati in parte in zona B e in parte in zona D e in diversi casi già edificati con titoli edilizi o permessi in sanatoria, impugnavano la deliberazione consiliare di approvazione del Piano urbanistico comunale, unitamente alla determina dirigenziale della Città Metropolitana richiamata quale atto presupposto, e chiedevano il risarcimento dei danni.

Il PUC era stato approvato collocando la fascia di rispetto cimiteriale a duecento metri anziché a cinquanta, recependo in tal senso le osservazioni finali del Dirigente. Da qui il ricorso, fondato su un’unica censura per violazione della normativa regionale in materia di governo del territorio, dell’art. 338 R.D. n. 1265/1934 e per eccesso di potere, con contestata invasione delle competenze consiliari da parte dell’ente metropolitano.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce l’evoluzione dell’art. 338 TULPS, che sin dal 1934 ha fissato la distanza di duecento metri, e rileva come la previsione derogatoria del quarto comma, che consentiva al Prefetto di ridurre la zona su richiesta del Consiglio comunale, sia stata abrogata dalla legge n. 166/2002. La disciplina vigente ammette la riduzione solo per specifiche finalità, previo parere favorevole dell’azienda sanitaria locale, e comunque in relazione a singoli interventi.

Ne deriva che l’ampliamento della fascia disposto in sede di piano costituisce esito di un atto vincolato: il Comune di Qualiano non ha esercitato alcun potere discrezionale, essendosi limitato ad allineare lo strumento urbanistico a una previsione di legge rimasta inattuata per decenni. Il potere valutativo si colloca invece sul piano delle eventuali richieste di intervento edilizio, che i ricorrenti non avevano presentato, agendo in via preventiva.

Quanto alla censura contro la determina metropolitana, il Collegio osserva che quest’ultima si è limitata a richiamare il Comune sulla difformità tra la fascia esistente e quella prevista dalla legge. La scelta è rimasta in capo al Consiglio comunale, che si è adeguato alla norma pur potendo continuare a derogare, non rinvenendone i presupposti. Il tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege, con carattere assoluto e non suscettibile di deroghe di fatto, richiamando Cons. Stato n. 10789 del 2023 e, quanto alle esigenze igienico-sanitarie e di sacralità dei luoghi, Cons. Stato n. 9302 del 2023.

Il Tribunale ritiene inoltre la domanda di annullamento prossima all’inammissibilità, per non avere i ricorrenti prospettato in che modo l’ampliamento leda le loro posizioni soggettive. La domanda risarcitoria, generica e priva di individuazione dei danni, è dichiarata inammissibile. Il ricorso è pertanto in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese e contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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