Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica docente e commissario ad acta (TAR Liguria n. 653 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia condannato l’Amministrazione a rilasciare al docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e ad accreditare la relativa somma, il TAR accoglie il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. quando sia provato il passaggio in giudicato del titolo e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’inerzia dell’Amministrazione, non contestata e non altrimenti giustificata, integra inottemperanza e impone l’ordine di esecuzione entro un termine perentorio. Per il caso di ulteriore inadempienza si nomina il commissario ad acta e si applica la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sull’importo del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Genova n. 42/2023 del 19 gennaio 2023, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, la carta elettronica del docente del valore di € 500,00 per ciascun anno, per un importo complessivo di € 1.500,00 oltre accessori di legge.
La domanda di ottemperanza, proposta con ricorso notificato e depositato il 14 maggio 2024, non comprende le spese del giudizio civile distratte in favore del difensore antistatario. La ricorrente chiede anche la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verificа in via preliminare i presupposti processuali dell’ottemperanza. È prodotta l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da eseguire, nonché la prova che il procedimento è stato promosso nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, l’Amministrazione non contesta l’inadempimento e non risulta che abbia dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario. L’inerzia si traduce in un’inottemperanza conclamata al comando contenuto nel giudicato.
In conseguenza, il Tribunale ordina al Ministero di ottemperare, rilasciando alla ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma spettante. Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine, nomina commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente della stessa Direzione Generale, che provvederà entro i trenta giorni successivi.
È accolta anche la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato. Il calcolo assume quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione debitrice e quale dies ad quem il giorno dell’esecuzione del giudicato oppure, in difetto, quello dell’insediamento del commissario ad acta.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza e liquidate equitativamente in € 1.000,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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