Cittadinanza italiana e diniego fondato su informative dei servizi di sicurezza (Cons. Stato n. 7977 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana ai sensi della legge n. 91/1992, l’ordinamento non riconosce in capo allo straniero un diritto soggettivo all’acquisto, ma un interesse legittimo rispetto a un atto di alta amministrazione, connotato da ampia discrezionalità e condizionato a un giudizio prognostico di integrazione e di assenza di pericolosità. Il diniego è legittimo anche quando si fonda sulle risultanze di informative dei servizi di sicurezza, di fonte ufficiale e raccolte nell’esercizio delle funzioni istituzionali, senza che l’assenza di procedimenti penali a carico del richiedente ne determini l’illegittimità. L’onere motivazionale è meno stringente rispetto ad altri provvedimenti ampliativi, poiché gli accertamenti di natura preventiva non sono integralmente ostensibili senza compromettere l’attività di intelligence. Il sindacato del giudice amministrativo resta di legittimità e non può sostituire le valutazioni di merito riservate all’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana. Il Ministero dell’interno l’ha respinta con provvedimento motivato sul rilievo della contiguità del richiedente a movimenti con scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica, quale risultava dall’attività informativa esperita.

Il TAR Lazio-Roma, Sezione V-Bis, ha respinto il ricorso per l’annullamento. L’interessato ha proposto appello, deducendo violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, in combinato disposto con l’art. 6 della legge n. 91/1992, difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Ha sostenuto che il provvedimento si fondava su un’informativa astratta e generica e che, essendo incensurato e non indagato, non aveva modo di difendersi da contestazioni prive di riferimenti a fatti storici.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce i canoni ermeneutici del sindacato sul diniego di cittadinanza. Richiamando la propria giurisprudenza (Cons. St., sez. III, n. 4121 del 2021, n. 7036 del 2020, n. 334 del 2025), ribadisce che l’inserimento nella comunità statale richiede un giudizio prognostico che escluda azioni in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale. La concessione è atto di alta amministrazione, subordinato a un interesse pubblico e a uno status illesae dignitatis del richiedente.

Il sindacato giurisdizionale resta comunque ammesso, ma circoscritto ai parametri normativi e all’eccesso di potere (Cons. St., sez. III, n. 723 del 2025). L’interesse all’acquisto della cittadinanza è recessivo rispetto alla sicurezza dello Stato anche in presenza di elementi di rischio soltanto potenziale (n. 7190 del 2025, n. 6947 del 2025, n. 6784 del 2025).

Nel merito, la Sezione ritiene il gravame infondato. Il TAR ha correttamente valutato adeguatamente motivato il diniego, fondato sull’informativa da cui emergeva la contiguità a movimenti incompatibili con la sicurezza della Repubblica. Le notizie provengono dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza, di fonte ufficiale e vagliate nell’esercizio delle funzioni istituzionali, della cui affidabilità non è dato ragionevolmente dubitare.

Non basta, per contrastare l’impianto, evidenziare di essere incensurato né indagato. La delicatezza delle questioni, comprese le possibili ripercussioni nei rapporti internazionali, giustifica parametri rigorosi nell’accertamento dell’assenza di pericolosità. Il bilanciamento degli interessi contrapposti consente un onere motivazionale meno stringente, trattandosi di atti che rimandano ad accertamenti preventivi classificati, rispetto ai quali non è ammessa una disclosure totale senza compromettere l’attività di intelligence. Il giudice amministrativo non può sostituire proprie valutazioni di merito a quelle riservate all’amministrazione.

L’appello è pertanto respinto. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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