Cittadinanza italiana e diniego fondato su informative dei servizi di sicurezza (Cons. Stato n. 7978 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinamento non riconosce allo straniero un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza ai sensi della legge n. 91/1992. Il provvedimento di concessione è atto di alta amministrazione, espressione di ampia discrezionalità, subordinato a un giudizio prognostico di stabile integrazione del richiedente e all’accertamento dell’assenza di pericolosità. Il diniego è sindacabile dal giudice amministrativo per vizi di legittimità ed eccesso di potere, ma non nel merito. La ponderazione degli interessi contrapposti consente un onere motivazionale meno stringente rispetto ad altri provvedimenti ampliativi, perché il diniego può fondarsi su accertamenti preventivi degli organi di informazione, di fonte ufficiale, anche in assenza di procedimenti penali a carico dell’interessato.

Il Fatto

Una cittadina straniera presenta domanda di concessione della cittadinanza italiana. Il Ministero dell’interno la rigetta con provvedimento del 17 marzo 2016, sull’base dell’attività informativa esperita, dalla quale emerge la contiguità del coniuge della richiedente a movimenti con scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica.

La ricorrente impugna il diniego davanti al TAR Lazio-Roma, che respinge il ricorso con sentenza della Sezione V-bis del 10 maggio 2023, n. 7833. Propone quindi appello al Consiglio di Stato, lamentando la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, in combinato con l’art. 6 della legge n. 91/1992, il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce i canoni ermeneutici della materia. Richiamando la propria giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, n. 334 del 2025; n. 7484 del 2023; n. 723 del 2025), ribadisce che l’inserimento nella comunità statale richiede un giudizio prognostico che escluda azioni in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale. La materia resta tuttavia soggetta al sindacato di legittimità sui parametri normativi e sull’eccesso di potere.

Nel merito, il Collegio ritiene l’appello infondato. Il TAR ha correttamente ritenuto adeguatamente motivato il diniego, fondato sulla contiguità del coniuge a movimenti ostili alla sicurezza della Repubblica e, all’esito dell’istruttoria disposta in giudizio, sull’appartenenza dello stesso a un’organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina mediante fittizi contratti di lavoro.

Non regge la doglianza secondo cui l’informativa sarebbe astratta e generica. Il primo giudice ha stabilito che l’assenza di procedimenti penali a carico dell’istante non inficia l’istruttoria: le notizie provengono dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza, di fonte ufficiale, raccolte e vagliate nell’esercizio delle funzioni istituzionali, della cui affidabilità non è dato dubitare. Il Collegio richiama altresì la delicatezza delle questioni in gioco e la possibilità di ripercussioni nei rapporti internazionali, che giustifica parametri rigorosi nell’accertamento dell’assenza di pericolosità.

Il giudice amministrativo non può sostituire proprie valutazioni di merito a quelle riservate all’amministrazione. Il bilanciamento tra l’interesse dello straniero e quello alla sicurezza dello Stato ammette un onere motivazionale attenuato, trattandosi di atti che rimandano ad accertamenti preventivi degli organi di informazione classificati, rispetto ai quali non è ammessa disclosure totale senza compromettere le attività di intelligence. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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