Parere preliminare ex art. 40 regolamento edilizio privo di lesività (TAR Lombardia n. 2051 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere reso dall’amministrazione comunale sull’istanza di istruttoria preliminare prevista dall’art. 40 del regolamento edilizio non costituisce atto impugnabile, perché non assume carattere definitivo né produce effetti lesivi. Il procedimento ha natura consultiva e collaborativa, endoprocedimentale e facoltativa: non vincola l’amministrazione, che adotta la determinazione conclusiva solo all’esito del procedimento tipico per il rilascio del titolo edilizio, né vincola il privato, libero di presentare direttamente la domanda. La previsione regolamentare è legittima solo in quanto mantenga tale carattere non vincolante, non potendo gli enti locali introdurre aggravamenti procedurali incompatibili con la normativa statale. Analoga inammissibilità colpisce l’atto che respinge l’istanza di autotutela, avendo la medesima natura del provvedimento riesaminato.
Il Fatto
Una società ha stipulato un contratto preliminare di compravendita per un’area edificabile in Milano, destinata alla realizzazione di immobili a prevalente destinazione residenziale per una superficie lorda complessiva di circa 14.480 mq. Le proprietarie dell’area hanno presentato al Comune di Milano un’istanza di istruttoria preliminare ai sensi dell’art. 40 del regolamento edilizio.
Con atto del 7 luglio 2023 il Comune ha concluso il procedimento rilevando che l’intervento, per come risultante dal parere della commissione paesaggio, è assoggettato a pianificazione attuativa ai sensi dell’art. 13.4 delle norme di attuazione del piano delle regole. Le società hanno impugnato tale atto e, con motivi aggiunti, il successivo diniego di annullamento in autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. La questione riguarda la natura dell’atto conclusivo dell’istruttoria preliminare e la sua attitudine a ledere la sfera giuridica dell’istante.
Il Tribunale richiama il proprio consolidato orientamento, citando T.A.R. Lombardia, sez. II, 8 maggio 2023, n. 1085 e T.A.R. Lombardia, sez. II, 10 gennaio 2022, n. 42. Dal procedimento disciplinato dall’art. 40 non scaturisce il provvedimento definitivo sul rilascio del titolo edilizio: esso è finalizzato a un’attività prodromica, i cui esiti saranno reiterati nel procedimento definitivo. L’istanza ha ad oggetto una “istruttoria preliminare facoltativa”, di carattere interlocutorio e non obbligatorio, limitata all’individuazione delle linee fondamentali dell’intervento e alla sua fattibilità.
Ne discende che le risultanze del procedimento, sia in caso di esito positivo sia negativo, non assumono i connotati della definitività, essendo rese su un progetto di massima nell’ambito di un’attività consultiva e collaborativa. La determinazione preliminare appare vincolante solo se favorevole al privato, come si ricava dalla previsione di una durata annuale del parere, non comprensibile per un atto negativo. La facoltatività del procedimento lo rende inidoneo a produrre effetti lesivi, evitando disparità di trattamento e disincentivi alla consultazione.
Il Collegio sottolinea che solo il rilascio o il diniego di un titolo edilizio costituisce atto provvedimentale in senso proprio, idoneo a definire il procedimento tipico e a incidere irreversibilmente sul bene della vita. A supporto, richiama la Corte costituzionale, sentenza n. 246 del 27 dicembre 2018 e la sentenza n. 9 del 25 gennaio 2019: agli enti locali è precluso introdurre un modello procedimentale autonomo e vincolante, incompatibile con la normativa statale. Soltanto la facoltatività e la natura endoprocedimentale consentono di ritenere la previsione legittima, in linea con gli artt. 6, comma 1, lett. b), 10-bis e 19, comma 3, legge n. 241 del 1990.
Quanto ai motivi aggiunti, l’atto del 12 ottobre 2023, diretto al riesame della decisione assunta con il parere del 7 luglio 2023, ne ha la medesima natura ed è anch’esso privo di lesività. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Nota della Redazione
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