Concorsi universitari, sindacato del giudice e valutazione globale dei titoli (Cons. Stato n. 8525 del 25.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni della Commissione esaminatrice nei concorsi per la chiamata di professori universitari di prima fascia sono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura e illogicità manifesta. La valutazione comparativa consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei candidati e non richiede un esame puntuale di ciascun titolo rispetto a ciascun concorrente, pena la perdita della contestualità sintetica del giudizio. Il giudice non può parcellizzare il ragionamento della Commissione e sostituirvi una comparazione fondata su indici bibliometrici, che il bando assume come parametri concorrenti e non esclusivi. Il giudizio di prevalenza non è irragionevole quando scaturisce da un percorso argomentativo logico e congruente, che tenga conto degli indicatori in modo organico insieme agli altri criteri previsti dalla lex specialis.

Il Fatto

Con decreto rettorale il Politecnico di Torino indiceva una procedura di selezione per la copertura di una posizione di professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per un settore scientifico-disciplinare della fisica della materia. Alla selezione partecipavano sei candidati. All’esito, un candidato conseguiva il maggior punteggio complessivo, pari a 74 punti, mentre all’altro venivano attribuiti 72 punti.

Il secondo classificato impugnava gli atti della procedura e il decreto di nomina del vincitore. Il TAR Piemonte accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente alla valutazione di due sotto-ambiti dell’attività scientifica, annullando il verbale e il decreto di nomina e stabilendo che l’Ateneo si rideterminasse con una Commissione diversamente composta. Avverso la sentenza proponevano appello, con distinti ricorsi poi riuniti, sia il Politecnico sia il candidato vincitore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa che le valutazioni della Commissione esaminatrice sono espressione di discrezionalità tecnica e che il loro concreto esercizio è soggetto al sindacato di legittimità solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura o illogicità manifesta. Richiama il consolidato orientamento secondo cui, nei concorsi universitari, il sindacato incontra limiti sia nell’individuazione dei criteri di attribuzione dei punteggi sia nella valutazione dei singoli titoli, citando Cons. Stato, Sez. VII, n. 7586 del 2023 e Cons. Stato, Sez. III, n. 6056 del 2018.

La Corte individua il nucleo della questione nel metodo seguito dal primo giudice. La valutazione comparativa, si legge, consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli e non può svolgersi con un dettaglio tale da instaurare una comparazione puntuale per ciascun titolo, perché in tal modo si perde la contestualità sintetica del giudizio complessivo. Il TAR, invece, ha operato una parcellizzazione comparativa fondata sugli indici bibliometrici — numero di citazioni e impact factor delle riviste — non idonea a confutare la correttezza e logicità dei giudizi della Commissione.

Il Collegio esamina quindi i sotto-ambiti contestati. Quanto ai tre principali prodotti dell’attività di ricerca, rileva che il primo giudice ha frazionato il ragionamento complessivo della Commissione, utilizzando la valutazione del secondo e del terzo lavoro per affermare la contraddittorietà del giudizio di “ottimo”, il quale teneva conto anche del primo lavoro, con un elevato numero di citazioni. Quanto all’impact factor, osserva che il giudizio si riferisce alla globalità dei lavori e che la pubblicazione del candidato non primo né ultimo autore consiste in un articolo di review, non considerato originale alla stregua di un lavoro di ricerca.

Con riferimento alla produzione scientifica complessiva, la Corte censura il ragionamento del TAR per aver dato rilievo e preminenza, per due volte, allo stesso elemento, di fatto duplicandone la portata, senza considerare che nel sotto-ambito delle pubblicazioni presentate il candidato vincitore aveva riportato un giudizio nettamente superiore e che sull’intero ambito dell’attività scientifica aveva prevalso di cinque punti.

Gli appelli riuniti sono pertanto accolti e la sentenza riformata, con il rigetto dell’originario ricorso. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della particolarità e complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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