Misure di accoglienza del richiedente asilo e cessazione della materia del contendere (Cons. Stato n. 750 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta attivazione, da parte dell’amministrazione, delle misure di accoglienza in favore del richiedente asilo che le aveva richieste in via giudiziale determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La declaratoria presuppone che la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse provenga dal procuratore della parte appellante e non sia contestata. La natura della controversia, che involge la tutela di un diritto fondamentale in fase cautelare, giustifica la compensazione delle spese tra le parti. Resta ferma l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato già disposta dalla competente Commissione, che il giudice d’appello conferma in favore dell’appellante.
Il Fatto
Il ricorrente, privo di fissa dimora e di mezzi di sussistenza, aveva chiesto alla Prefettura di Milano l’immediata attivazione delle misure di accoglienza dopo aver manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, in attesa dell’appuntamento fissato presso la Questura. L’amministrazione aveva rigettato l’istanza e il TAR Lombardia, con sentenza breve, aveva respinto il ricorso sul presupposto che l’accesso alle misure sia subordinato alla formalizzazione personale della domanda dinanzi alla Questura competente, secondo il coordinamento tra gli artt. 1 e 14 del d.lgs. n. 142/2015 e l’art. 6 del d.lgs. n. 25/2008.
L’interessato ha proposto appello, sostenendo che la manifestazione di volontà non è soggetta a forme particolari e che il diritto all’accoglienza sorge già prima della presentazione formale. In fase cautelare il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza, richiamando la giurisprudenza della Sezione secondo cui è sufficiente la semplice manifestazione di volontà.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio l’amministrazione ha disposto l’attivazione delle misure di accoglienza in favore dell’appellante. Il difensore, con dichiarazione del 19.11.2025, ha comunicato il venir meno dell’interesse alla coltivazione del giudizio e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l’estinzione della causa.
Il Collegio prende atto della dichiarazione del procuratore e dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La decisione non entra nel merito della questione controversa, poiché l’interesse sostanziale è stato soddisfatto in via amministrativa.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della natura della controversia. Il Collegio conferma, infine, l’ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato, già disposta dalla Commissione presso il Consiglio di Stato, accogliendo definitivamente l’istanza per il grado di appello.
Nota della Redazione
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