Cittadinanza illegittimamente concessa e autotutela per difetto di istruttoria (Cons. Stato n. 3120 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio del decreto di concessione della cittadinanza italiana è legittimo quando la pratica sia stata definita all’esito di una condotta illecita accertata in sede penale, consistita nell’alterazione abusiva del sistema informatico di gestione delle istanze. Tale evenienza integra un vizio grave e insanabile di difetto di istruttoria, idoneo a giustificare l’esercizio dell’autotutela. L’estraneità dell’istante ai fatti illeciti imputabili a terzi non esclude il vizio, poiché l’atto concessorio risulta inadeguato rispetto all’interesse pubblico perseguito. Non è configurabile una misura ablativa automatica: l’Amministrazione deve valutare il nesso tra il vizio procedimentale e la concreta spettanza del beneficio.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, aveva ottenuto la cittadinanza italiana nel 2015 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Con decreto del 1° luglio 2022 il Presidente della Repubblica ha annullato in autotutela quel decreto.

A fondamento dell’annullamento l’Amministrazione ha posto un procedimento penale relativo alla definizione favorevole di numerose istanze di cittadinanza, dal quale è stato stralciato altro giudizio, definito con sentenza passata in giudicato, che ha condannato una dipendente della Direzione Centrale per la cittadinanza per i reati di cui agli artt. 615-ter e 615-quater c.p., per avere alterato l’istruttoria informatica di molte pratiche dietro corresponsione di vantaggi economici. Il TAR Lazio, con sentenza n. 6131/2024, ha respinto il ricorso; di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

L’appellante deduce la propria totale estraneità ai fatti, di non essere mai stato destinatario di indagini e l’assenza di contestazioni puntuali sui requisiti reddituali, di residenza e di integrazione sociale. Sostiene che il venir meno della cittadinanza sia derivato da un automatismo amministrativo fondato su un illecito imputabile a soggetti terzi, e censura il rigetto della richiesta istruttoria sul fascicolo della pratica.

Il Consiglio di Stato ritiene infondati i motivi, esaminati congiuntamente. L’accertata manipolazione abusiva della pratica integra un vizio grave e insanabile di difetto di istruttoria, idoneo a giustificare l’avvio del procedimento di autotutela e l’annullamento del decreto concessorio. I rilievi dell’appellante non scalfiscono il nesso tra la genesi del provvedimento di concessione e la fattispecie criminosa accertata.

Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. III, n. 5508 del 2023 e valorizza la circostanza che la pratica sia stata trattata da figure apicali dell’ufficio competenti — Viceprefetto aggiunto e Direttore centrale — con valutazioni articolate su più livelli. Rileva inoltre che il nominativo dell’appellante figura nell’elenco delle irregolarità trasmesso alla Procura della Repubblica, con l’indicazione dell’utilizzo illecito di credenziale dirigenziale, della definizione dell’istanza prima della scadenza dei termini e della mancata richiesta del casellario aggiornato.

Quanto all’autotutela, la Corte esclude l’applicazione indebita o estensiva dei principi giurisprudenziali: il nesso tra vizio procedimentale e concreta spettanza del beneficio è stato correttamente valutato. Trova applicazione l’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo ratione temporis vigente; il termine non opera in modo rigido per le concessioni di cittadinanza, non assimilabili a meri atti attributivi di vantaggi economici.

Infine, il dedotto difetto di istruttoria è respinto: l’Amministrazione ha dimostrato che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso alla luce degli esiti delle vicende penali, di per sé sufficienti a sorreggerne la legittimità. La richiesta istruttoria è rigettata. L’appello è respinto con conferma della sentenza impugnata; le spese del grado sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda, incidente su diritti fondamentali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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