Cittadinanza per naturalizzazione, reddito e sindacato estrinseco del giudice (Cons. Stato n. 8671 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce concessione e non autorizzazione: è atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione, che postula il bilanciamento dell’interesse pubblico con l’interesse privato dell’istante. La valutazione dell’Amministrazione si fonda su un complesso di circostanze atte a dimostrare l’integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei ristretti ambiti del controllo estrinseco: verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità e coerenza della motivazione, senza estendersi al merito. La documentazione prodotta dall’istante solo dopo la conclusione del procedimento non può essere valutata dall’Amministrazione e non inficia il diniego.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha chiesto nel 2014 il rilascio della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, legge n. 91/1992. L’Amministrazione ha respinto l’istanza con decreto del 4 luglio 2019, ritenendo non comprovata la percezione di un reddito sufficiente per le annualità 2017 e 2018.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 9586 del 26 aprile 2023, ha respinto il ricorso sul presupposto della sopravvenuta insufficienza reddituale, reputando tale circostanza idonea a sorreggere il giudizio di non compiuta integrazione sociale. Il cittadino ha proposto appello, riproponendo la violazione dell’art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992 e il difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce l’unico motivo di appello: l’Amministrazione si sarebbe limitata a controllare la certificazione unica per l’anno 2017, senza esaminare la C.U. 2018, i cui redditi — secondo l’appellante — andavano sommati a quelli già accertati per superare la soglia ministeriale.
La Sezione richiama l’orientamento costante secondo cui la naturalizzazione non è autorizzazione, ma concessione: il suo conferimento si traduce in un apprezzamento di opportunità basato sull’integrazione del richiedente. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. VI, n. 5913 del 2011 e Cons. Stato, sez. III, n. 104 del 2022, che qualifica il provvedimento come atto di alta amministrazione condizionato a uno status illesae dignitatis morale e civile.
Da ciò deriva il limite del sindacato giurisdizionale, circoscritto al controllo estrinseco e formale: il giudice verifica il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e la logicità della motivazione, ma non il merito della valutazione. Il richiamo è a Cons. Stato, sez. III, n. 7036 del 2020.
Nel caso concreto la Corte ritiene accertata la carenza di continuità del requisito reddituale. Per l’anno 2017 l’appellante non ha contestato in sede procedimentale la carenza: ha prodotto il CUD 2018 solo in sede giurisdizionale. Analogamente, l’esposto alla Guardia di finanza su presunte inadempienze fiscali del datore di lavoro è inconferente, perché prodotto dopo la conclusione del procedimento e quindi non valutabile dall’Amministrazione.
L’appello è pertanto respinto. La peculiarità delle questioni giustifica la compensazione integrale delle spese del grado.
Nota della Redazione
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