Cittadinanza e notizie di reato: legittimo il diniego senza automatismo (TAR Lazio n. 16194 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, l’Amministrazione esercita una valutazione ampiamente discrezionale sull’effettivo inserimento dello straniero nella comunità nazionale. Il diniego può fondarsi anche su mere notizie di reato, ancorché non seguite da esercizio dell’azione penale, purché l’istruttoria sia approfondita e la motivazione espliciti le ragioni ostative. Il sindacato del giudice amministrativo ha natura estrinseca e resta nei limiti della verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità della motivazione, senza sconfinare nel merito. Non integra eccesso di potere il diniego che valorizzi segnalazioni e informative di polizia, non risultando configurabile un automatismo tra notizia di reato e rigetto.

Il Fatto

Il ricorrente presentava in data 13.08.2018 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno comunicava il 24.01.2023 i motivi ostativi, richiamando una segnalazione dell’Ufficio Immigrazione del 1999 per falsi e ricettazione, una notizia di reato del 2004 per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale e una notizia di reato del 2010 per falsità materiale aggravata, sostituzione di persona e truffa.

L’istante depositava il certificato penale e quello dei carichi pendenti, dai quali non emergevano pendenze, e formulava osservazioni. Con decreto del 6.03.2023 l’Amministrazione respingeva l’istanza. Il ricorrente impugnava il diniego deducendo violazione di legge, eccesso di potere e difetto di istruttoria, sostenendo che i precedenti richiamati non fossero a lui riferibili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la natura del provvedimento: la cittadinanza «può essere concessa» e la relativa valutazione attiene all’inserimento duraturo dello straniero nella comunità nazionale, coniugando l’interesse legittimo dell’istante con l’interesse pubblico alla verifica delle qualità necessarie. L’atto assume i tratti dell’alta amministrazione e il controllo giurisdizionale resta estrinseco, limitato all’abnormità e all’irragionevolezza.

La Sezione richiama l’orientamento per cui l’Amministrazione non può arrestarsi a un giudizio sommario, ma deve contestualizzare i fatti risalenti in una disamina bilanciata dei legami familiari, dell’attività lavorativa e del radicamento territoriale (Cons. Stato, sez. VII, n. 6190 del 2025; Cons. Stato, sez. III, n. 7716 del 2024). Quando il diniego si fondi su fatti risalenti non seguiti da sviluppi penali, è richiesto un più ampio corredo motivazionale (Cons. Stato, sez. III, n. 9561 del 2024).

Il Tribunale esclude però il vizio di istruttoria dedotto dal ricorrente. La semplice notizia di reato non compare nel certificato dei carichi pendenti, che riporta solo i procedimenti nei quali il soggetto ha assunto la qualità di imputato dopo l’esercizio dell’azione penale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 313/2002. Parimenti non compare nel casellario giudiziale. L’Amministrazione ha dunque legittimamente valorizzato le informative di polizia.

Il Collegio prende atto dell’orientamento della Sezione contrario a ogni automatismo tra notizia di reato e reiezione (TAR Lazio, sez. V-bis, n. 23829 del 2025), ma ritiene che nel caso concreto l’istruttoria sia stata condotta acquisendo le osservazioni della Questura e che la motivazione, avuto riguardo alla peculiare natura dei reati (ricettazione, falsità, sostituzione di persona, truffa), non sia affetta da manifesta irragionevolezza. Irrilevanti le osservazioni tardive rispetto al termine di dieci giorni di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Il ricorso è quindi infondato e viene respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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