Inammissibile il ricorso del concorrente non escluso sui requisiti del bando (TAR Trentino-Alto Adige n. 34 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il concorrente che abbia presentato offerta in una procedura di affidamento e non sia stato escluso difetta di interesse all’impugnazione delle clausole del bando, quando l’accoglimento del ricorso non sia idoneo ad attribuirgli alcun effetto utile. La posizione legittimante non si radica nella mera astratta illegittimità delle prescrizioni della legge di gara, ma nella loro attitudine lesiva concreta. Se la gara è stata aggiudicata a un concorrente che ha offerto un canone superiore, il rimedio demolitorio delle clausole non reintegra il concorrente nel bene della vita. L’inammissibilità colpisce anche i motivi aggiunti che facciano valere in via derivata gli stessi vizi.
Il Fatto
L’Agenzia del Demanio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano pubblica in data 06.03.2024 una manifestazione di interesse per l’assegnazione in concessione di un’area del patrimonio indisponibile foreste sul ghiacciaio del Livrio, presso il Passo dello Stelvio, destinata a pista da sci e raggiungibile tramite gli impianti di risalita. La società ricorrente, che gestisce una struttura alberghiera nella zona, impugna il bando davanti al TAR, ritenendolo direttamente lesivo perché conterrebbe prescrizioni irragionevoli, anticoncorrenziali e volte a favorire il gestore degli impianti di risalita.
La ricorrente partecipa comunque alla procedura. L’Amministrazione assegna la concessione alla società controinteressata, che ha offerto un canone annuo superiore. Con motivi aggiunti la ricorrente impugna il verbale di assegnazione, la comunicazione di rigetto della propria offerta e, da ultimo, il decreto di concessione, deducendo in via diretta l’illegittimità della clausola del disciplinare che subordina l’eventuale rinnovo al rilascio della concessione per la gestione degli impianti di risalita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende anzitutto posizione sul rito e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di interesse. La ricorrente aveva sostenuto l’immediata lesività del bando, ma la verifica in concreto smentisce questa impostazione: l’iscrizione camerale con codice ATECO e l’atto di impegno del gestore degli impianti non le hanno impedito di partecipare. La società ha infatti presentato un’offerta economica e ha prodotto l’atto richiesto.
Il dato decisivo è un altro. Dalla documentazione emerge che le offerte erano due e che l’aggiudicazione è andata alla controinteressata grazie a un canone più elevato. La ricorrente non è stata esclusa: la sua offerta non è stata preferita perché un altro concorrente ne ha presentata una migliore. L’annullamento delle clausole asseritamente illegittime non le avrebbe quindi consentito di conseguire la concessione.
Su questa base il Tribunale nega la configurabilità di un effetto utile derivante dall’accoglimento e applica la regola consolidata in materia di impugnazione delle legge di gara: l’interesse al ricorso presuppone che il rimedio sia idoneo a soddisfare la pretesa sostanziale. La censura del concorrente che ha liberamente partecipato e non ha subito alcuna esclusione resta priva di legittimazione attiva.
La stessa sorte colpisce i motivi aggiunti. Quelli proposti avverso il verbale di assegnazione e la comunicazione di rigetto ripropongono per intero i vizi del bando e non aggiungono autonome doglianze: la loro invalidità derivata cade insieme all’atto presupposto. Analogamente, i motivi aggiunti avverso il decreto di concessione che ne deducono in via derivata l’illegittimità restano travolti. Il Collegio non esamina quindi nel merito la censura diretta sulla clausola di rinnovo, perché la posizione della ricorrente non è tutelabile in questa sede.
Il ricorso è dichiarato inammissibile e le spese sono interamente compensate in ragione della particolarità della vicenda. Il Collegio dà inoltre atto del tardivo deposito della memoria della controinteressata, oltre il termine dell’art. 73, comma 1, c.p.a., e non la considera.
Nota della Redazione
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