Spese compensate solo per gravi ed eccezionali ragioni (Cons. Stato n. 6902 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di spese processuali il rinvio operato dall’art. 26, primo comma, cod. proc. amm. agli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, cod. proc. civ. vincola il giudice alla condanna della parte soccombente, senza margini di discrezionalità. La compensazione costituisce eccezione ammessa solo nelle ipotesi tassative e per le altre analoghe, gravi ed eccezionali ragioni equiparate dalla Corte costituzionale. Quando l’amministrazione adotti tardivamente il provvedimento solo dopo il ricorso avverso il silenzio, la soccombenza sostanziale è dell’amministrazione e giustifica la condanna alle spese. Non integra giusto motivo di compensazione la mera inosservanza del termine per provvedere, nemmeno se abnorme.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto la concessione della cittadinanza italiana. L’amministrazione era rimasta inerte e l’interessato aveva proposto ricorso avverso il silenzio davanti al TAR Lazio. Nel corso del giudizio la decisione sulla pratica era stata adottata, a oltre nove anni dalla domanda. Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese, invocando la notevole mole di lavoro degli uffici e l’emergenza pandemica.
Il ricorrente ha appellato esclusivamente il capo sulle spese, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. richiamati dall’art. 26 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza consolidata della Sezione: il rinvio dell’art. 26 cod. proc. amm. agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. rende la statuizione sulle spese processualmente accessoria e funzionale alla tutela giurisdizionale garantita dall’art. 24 Cost. Il giudice è quindi vincolato alla condanna della parte soccombente.
L’unica eccezione è la compensazione per le ipotesi tassative dell’art. 92, secondo comma, cui la sentenza additiva della Corte costituzionale ha parificato le altre analoghe, gravi ed eccezionali ragioni. Anche la clausola generale mantiene carattere eccezionale: la ragione deve essere analoga alle prime due, grave ed eccezionale. Il richiamo è alla sentenza n. 5217 del 2025.
Il TAR ha esercitato il potere di compensazione fuori dal parametro normativo. Risulta per tabulas che il provvedimento è stato adottato tardivamente e che l’interessato ha dovuto adire il giudice per contestare l’inerzia. La soccombenza patrimoniale si correla non alla mera inosservanza del termine, ma alla circostanza che l’inerzia ha costretto la parte a sostenere i costi di un’iniziativa giurisdizionale necessaria.
Non hanno rilievo gli argomenti dell’Avvocatura. Il richiamo alla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale conduce anzi a esiti opposti. Gli altri motivi sono già stati ritenuti infondati su fattispecie identiche dalle sentenze n. 719/2022, n. 744/2022, n. 2346/2018, n. 6660/2019, n. 6995/2019 e n. 756/2021, condivise dal Collegio.
L’appello è quindi accolto, con riforma della sentenza e condanna dell’amministrazione alle spese del primo grado. Le spese del giudizio d’appello seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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