Servizi analoghi e verifica BIM: onere probatorio del concorrente e rigetto dell’istruttoria (TAR Liguria n. 944 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di servizi analoghi, la stazione appaltante non è legittimata a escludere il concorrente che non abbia svolto tutte le attività oggetto dell’appalto, né a confondere i servizi analoghi con quelli identici, dovendo ricercare elementi di similitudine tra le prestazioni, nel contemperamento tra l’esigenza di selezionare un operatore qualificato e il principio di massima partecipazione. Il favor participationis non può tuttavia comprimere l’interesse dell’amministrazione a contrarre con un soggetto in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti. Spetta al concorrente dimostrare in concreto il possesso del requisito di punta, anche quanto alla realizzazione mediante modellazione BIM, con allegazioni e documenti idonei a consentire il confronto tra prestazioni. La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio e non può supplire alle carenze di allegazione e di prova della parte, né svolgere funzione esplorativa.
Il Fatto
La Regione Liguria, quale stazione unica appaltante, ha indetto per conto di un’agenzia regionale la gara per un appalto integrato di progettazione esecutiva in BIM ed esecuzione dei lavori di recupero di un compendio immobiliare da destinare a residenza universitaria, con aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa e inversione procedimentale. Il disciplinare richiedeva il pregresso svolgimento di due servizi di punta di ingegneria e architettura, di cui almeno uno elaborato mediante modellazione BIM.
Alla gara hanno partecipato due concorrenti. Il concorrente risultato primo in graduatoria è stato sottoposto a verifica di congruità e a richiesta di chiarimenti, poiché i contratti indicate per una specifica categoria di progettazione non risultavano eseguiti in modalità BIM e non era chiarito il ruolo di una società menzionata nell’offerta tecnica. Il R.U.P. ha proposto l’esclusione e la stazione appaltante l’ha disposta. Il concorrente ha impugnato l’esclusione e gli atti di gara, chiedendo la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro; la controinteressata ha proposto ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato il ricorso inammissibile verso il Ministero dell’Università e della Ricerca, estraneo alla procedura di gara per avere solo in parte finanziato l’opera. Nel merito ha respinto il gravame.
Quanto al primo motivo, il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui la clausola che richiede servizi analoghi non consente di escludere chi non abbia svolto tutte le attività oggetto dell’appalto, né di assimilare gli analoghi agli identici (Cons. Stato n. 8485 del 2024; Cons. Stato n. 961 del 2025). Ha però precisato che il favor participationis non giustifica la compressione dell’interesse pubblico a contrarre con un operatore qualificato.
Nel caso concreto il concorrente non ha assolto l’onere probatorio: l’indicazione del progettista per la categoria contestata è stata rettificata in corso di procedimento, l’attestazione del committente riferisce i lavori ad altre categorie e l’importo ascrivibile alle opere a verde è indicato in misura diversa nei riscontri e nel ricorso, senza prospetti o tabelle che consentano di ricostruirlo. È così impedito quel confronto in concreto tra le prestazioni invocato dalla difesa. Ne è derivato il rigetto dell’istanza di consulenza tecnica o verificazione, non potendo l’ausilio del giudice supplire alla deficienza delle allegazioni (Cons. Stato n. 4818 del 2020).
Il secondo motivo è infondato: dall’offerta di gestione informativa emerge il ruolo della società menzionata quale struttura di controllo e gestione BIM di cantiere, con un proprio tecnico indicato come BIM Manager e con la stessa società autrice dell’offerta. Il compendio indiziario smentisce la tesi del ruolo marginale di subaffidamento, non essendo neppure indicato il corrispettivo spettante.
Il terzo motivo, sulla carenza di competenze tecniche del R.U.P., è respinto: l’art. 2, co. 3, allegato I.2 ammette il ricorso a una struttura di supporto, nella specie documentata con la presenza di due architetti. In ogni caso, la doglianza non supera la prova di resistenza ex art. 21-octies l. n. 241/1990, non incidendo sull’esito dell’esclusione. Il quarto motivo è infine infondato: il coordinamento tra S.U.A.R. e stazione appaltante beneficiaria, pur con imprecisioni terminologiche, rispetta il modello dell’art. 62, co. 13 e dell’art. 15, co. 4 del codice, che ammette una limitata ripartizione delle funzioni; l’atto è stato adottato dal responsabile della S.U.A.R. con motivazione per relationem (Cons. Stato n. 5006 del 2025). Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per difetto di utilità, con spese compensate.
Nota della Redazione
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