Classamento catastale impianti servizio idrico integrato: categoria D, non E (Cass. civ. Sez. V n. 21304 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classificazione catastale, gli impianti industriali del servizio idrico integrato, e in particolare i depuratori e le opere di accumulo, non rientrano nella categoria E, propria di fabbricati con caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei a ogni logica commerciale e produttiva, ma vanno censiti nel gruppo D. La destinazione dell’impianto a servizio pubblico e l’assenza di scopo di lucro della società gestrice sono irrilevanti, poiché l’art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, convertito in legge n. 286/2006, instaura una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E e destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale. Dirimente è accertare se la gestione presenti i caratteri della economicìtà, intesa come rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi e ricavi, secondo parametri imprenditoriali, a nulla rilevando l’interesse generale allo svolgimento dell’attività.
Il Fatto
La società gestrice del servizio idrico integrato, proprietaria di un’unità immobiliare destinata a ospitare un serbatoio di accumulo delle acque, attivava la procedura DOCFA ai sensi del d.m. n. 701/1994, chiedendo l’attribuzione della categoria catastale E/9. L’Agenzia del Territorio rettificava il classamento in D/1.
La contribuente impugnava l’accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, che accoglieva il ricorso per difetto di motivazione. L’appello dell’Agenzia delle Entrate veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che riteneva la società non lucrativa e i fabbricati inquadrabili nella categoria E anziché D. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi; la società è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente il secondo motivo, con cui l’ufficio denunciava la motivazione apparente della sentenza impugnata. Il motivo è rigettato: secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite n. 16159 del 2018, la motivazione è solo apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Nel caso di specie i giudici di appello, ancorché in modo estremamente sintetico, hanno argomentato la loro decisione tenendo conto delle deduzioni delle parti, raggiungendo così la soglia del minimo costituzionale.
Il primo motivo è invece fondato. La CTR si era limitata a rilevare la natura non lucrativa della società e la destinazione pubblica del servizio, traendone l’inquadramento nella categoria E e qualificando l’immobile come “partitore”.
La Corte richiama il proprio consolidato indirizzo sul classamento degli impianti del servizio idrico integrato e delle opere analoghe (tra le altre, Cass. n. 12741/2018, Cass. n. 9427/2019, Cass. n. 17022/2020, Cass. ord. n. 2247/2021): gli impianti industriali di depurazione e smaltimento delle reflue non rientrano nelle unità censibili in categoria E, ma nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali.
Il fondamento normativo è nell’art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, che vieta di comprendere nelle categorie E gli immobili destinati ad uso commerciale, industriale o ad ufficio privato qualora presentino autonomia funzionale e reddituale. Da ciò deriva un’incompatibilità tra classificazione in categoria E e destinazione industriale dell’immobile; diventa allora dirimente accertare se la gestione dell’impianto presenti i caratteri dell’economicìtà, intesa come lucro oggettivo, ossia proporzionalità tra costi e ricavi.
È irrilevante che l’impianto sia destinato ad attività di pubblico interesse, poiché l’interesse generale non esclude che l’attività sia esercitata secondo parametri imprenditoriali, con copertura dei costi tramite tariffe predeterminate. Il sistema tariffario del servizio idrico integrato richiama i principi di corrispettività, efficienza, efficacia ed economicità; la tariffa configura il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa.
La CTR ha dunque fatto malgoverno di tali principi, affermando l’inserimento dell’impianto in categoria E/9 anziché in D/1, sul presupposto erroneo che la destinazione a servizio pubblico fosse incompatibile con la natura imprenditoriale dell’attività. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.
Nota della Redazione
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