La clausola sulla manutenzione post-garanzia non rende condizionata l’offerta (TAR Lombardia n. 3322 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’offerta condizionata si configura quando un operatore economico subordina la propria obbligazione a presupposti diversi da quelli indicati dalla stazione appaltante, alterando la struttura dell’offerta e rendendola non immediatamente vincolante. Non integra tale ipotesi la clausola che, con riferimento al periodo successivo alla scadenza della garanzia, segnali la necessità di stipulare un contratto di manutenzione annuale a costi da quotarsi e delimiti la responsabilità del fornitore in caso di mancata stipula, trattandosi di prestazione eventuale ed estranea all’oggetto dell’appalto. La valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice sono espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento. La valorizzazione come miglioria di un elemento escluso dai requisiti minimi non è contraddittoria, ma coerente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. È legittimo attribuire un punteggio tecnico alla durata della garanzia estesa, quale profilo qualitativo della prestazione, non essendo qualificabile come elemento economico.
Il Fatto
Una fondazione IRCCS indiceva una procedura aperta per l’acquisto e la messa in funzione di un sistema robotico stereotassico. In seguito alla contestazione di un operatore, la stazione appaltante modificava in autotutela il capitolato, espungendo dai requisiti minimi il “ferma-testa” e la “connecting box”. All’esito della gara, l’appalto veniva aggiudicato a una società concorrente, mentre la ricorrente si classificava al secondo posto.
La società non aggiudicataria impugnava l’aggiudicazione, deducendo tre motivi: il carattere condizionato dell’offerta della controinteressata per una clausola sulla manutenzione post-garanzia; l’illegittimità dei punteggi tecnici attribuiti; l’illegittimità della lex specialis nella parte in cui prevedeva un punteggio per gli anni di garanzia aggiuntivi. L’istanza cautelare veniva respinta sia in primo grado sia in appello.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il primo motivo, escludendo che la clausola contestata integrasse un’offerta condizionata. La previsione, secondo cui al termine della garanzia sarebbe stata opportuna la stipula di un contratto di manutenzione annuale con costi da quotarsi, non subordinava l’efficacia dell’offerta ad alcun evento, ma si limitava a informare l’amministrazione delle esigenze di manutenzione del dispositivo. La Corte ha qualificato la clausola come mera delimitazione della responsabilità per il periodo successivo alla scadenza degli obblighi di garanzia, non incidendo sugli impegni assunti in gara.
Quanto alla censura sull’abuso di posizione dominante, il Collegio ha rilevato che la lex specialis imponeva la disponibilità di parti di ricambio per dieci anni, garantendo la possibilità di affidare la manutenzione a terzi. La clausola non è stata quindi letta come tentativo di monopolizzare il mercato dell’assistenza post-garanzia.
Sul secondo motivo, la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui la valutazione delle offerte è espressione di ampia discrezionalità tecnica. Non è emersa alcuna macroscopica irragionevolezza nell’attribuzione dei punteggi relativi alle migliorie, considerato che il “reggitesta” offerto dalla controinteressata non costituiva un mero accessorio ma una componente integrata che abilita funzionalità operative avanzate. La valorizzazione di un elemento escluso dai requisiti minimi non è contraddittoria, poiché l’esclusione mira ad ampliare la partecipazione mentre il premio persegue la qualità dell’offerta.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, mancando la prova di resistenza: l’eventuale annullamento del criterio avrebbe comportato un recupero di soli tre punti, insufficiente a colmare il divario di oltre nove punti. Nel merito, il Collegio ha comunque ritenuto legittima la valorizzazione della durata della garanzia come elemento qualitativo, trattandosi di indice di affidabilità e durabilità del bene, coerente con l’art. 108, comma 4, d.lgs. n. 36/2023.
Nota della Redazione
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