Clausola di reso dei farmaci in scadenza e allocazione dei rischi oggettivi (TAR Toscana n. 1961 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del capitolato di una procedura per la fornitura di specialità medicinali che impone al fornitore il ritiro, la sostituzione o il rimborso dei prodotti in scadenza, anche quando siano stati consegnati entro i due terzi della vita utile, non è illegittima. Essa non attribuisce alla stazione appaltante una indiscriminata facoltà di reso dei beni già forniti, ma governa l’allocazione di rischi oggettivi e sopravvenuti che rendono inutilizzabile il farmaco. La clausola, letta in coordinamento con le altre disposizioni della lex specialis, risponde a obiettive esigenze di ripartizione del rischio e non introduce un grave squilibrio contrattuale. Il possibile uso strumentale della clausola appartiene alla fase di esecuzione e non ne determina l’illegittimità in sede di gara. Essa non impedisce la formulazione di un’offerta consapevole, né contrasta con i principi di buona fede, proporzionalità e remuneratività della commessa.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore farmaceutico, impugna l’art. 12 del capitolato normativo e prestazionale del sistema dinamico di acquisizione indetto da ESTAR per la fornitura di specialità medicinali alle aziende sanitarie toscane. La censura investe la parte in cui la clausola impone al fornitore il ritiro dei medicinali in scadenza, con sostituzione o rimborso, anche quando il prodotto sia stato consegnato entro i due terzi della vita utile.

Secondo la ricorrente, l’obbligo incondizionato renderebbe ex ante incerta la remunerazione della commessa, traslando sulle imprese le disfunzioni derivanti da un’errata pianificazione degli ordinativi delle aziende sanitarie. L’ente appaltante si è costituito chiedendo il rigetto, evidenziando che la clausola riproduce quella del precedente sistema dinamico e che i dati di utilizzo ne attestano l’applicazione marginale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove da un rilievo interpretativo: la clausola impugnata non va letta isolatamente, ma in coordinamento sistematico con le altre previsioni del capitolato. L’art. 11 disciplina la ripresa dei prodotti oggetto di revoche ministeriali e ritiri dal commercio; la prima parte dell’art. 12 regola la sostituzione delle rimanenze divenute inutilizzabili per sopravvenute modifiche normative. La seconda parte dello stesso articolo, oggetto di causa, copre invece le sopravvenienze oggettive idonee a incidere sull’impiego dei medicinali forniti.

Da qui la conclusione che la stazione appaltante ha inteso traslare sul fornitore il rischio di sopravvenienze oggettive, ancorché il prodotto sia già entrato nella disponibilità dell’amministrazione. Tali previsioni derogano al principio res perit domino, ma non introducono un grave e insanabile squilibrio: è riconosciuta all’amministrazione la possibilità di prevedere elementi di atipicità nei rapporti negoziali, né la clausola attribuisce alla parte pubblica una facoltà indiscriminata di reso.

Il settore farmaceutico, osserva il Collegio, è caratterizzato da rapida obsolescenza dei prodotti per effetto della ricerca e dell’innovazione tecnologica: la ricaduta economica di tali evenienze non deve necessariamente gravare sulla fiscalità generale. Il rischio in questione è connaturato alle dinamiche del mercato e incide sui normali calcoli di convenienza economica sottostanti la determinazione del prezzo, cosicché resta possibile una offerta consapevole.

Il Tribunale respinge poi la tesi secondo cui l’ente potrebbe imporre il reso per proprie errate previsioni di acquisto. L’assunto postula un uso strumentale della clausola, contrario a buona fede intesa come canone interpretativo ed esecutivo: evenienza che attiene alla fase di esecuzione del contratto e non è allo stato un problema attuale, né vale a fondare la censura di illegittimità della clausola.

Su queste basi il ricorso è dichiarato infondato anche nel secondo motivo, che imputava alla clausola di incentivare la produzione di rifiuti: essa opera su prodotti che, per circostanze obiettive e sopravvenute, sarebbero comunque destinati all’inutilizzo. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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