Clausola di salvaguardia nel contratto SSR preclude impugnazione tetti di spesa (TAR Campania n. 3191 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione del contratto con la ASL, comprensivo della clausola di salvaguardia che impone di accettare gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e di rinunciare alle azioni avverso gli stessi, integra lo schema tipico dell’acquiescenza. La struttura sanitaria accreditata che vi aderisce è pertanto priva di legittimazione a impugnare gli atti di programmazione dei volumi e dei limiti di spesa. La clausola ha natura meramente ricognitiva dell’effetto preclusivo che discende da comportamenti univocamente indicativi dell’accettazione degli effetti del provvedimento. Non sussiste contrasto con il diritto unionale in materia di concorrenza né con gli artt. 24 e 113 Cost., in ragione della prevalenza degli interessi pubblici di contenimento della spesa sanitaria. Non ricorrono i presupposti per il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE né per la questione di costituzionalità.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata accreditata con il Servizio Sanitario Regionale per l’assistenza specialistica ambulatoriale ha impugnato la delibera con cui la Regione Campania ha assegnato in via provvisoria, per l’esercizio 2022, i volumi massimi di prestazioni e i correlati limiti di spesa alle strutture accreditate, oltre agli atti applicativi della ASL. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del criterio della spesa storica, il difetto di istruttoria e la contrarietà delle scelte regionali al diritto unionale in materia di concorrenza, lamentando la cristallizzazione delle posizioni degli operatori preesistenti.

Ha inoltre censurato la clausola di salvaguardia contenuta nello schema contrattuale, che impone di accettare gli atti di determinazione dei tetti e di rinunciare al contenzioso, chiedendone la declaratoria di nullità o la disapplicazione e sollecitando il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e il giudizio di costituzionalità. Nelle more la ricorrente ha sottoscritto il contratto. La Regione e la ASL hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per l’intervenuta adesione alla clausola.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di rinvio, trattandosi di ricorso maturo per la decisione e ultratriennale, e ha escluso la trattazione congiunta con il ricorso autonomo proposto dalla stessa parte avverso la delibera di programmazione successiva.

Nel merito ha richiamato i numerosi precedenti del Tribunale adito, alla luce della sottoscrizione della clausola di salvaguardia, e ha ricostruito l’istituto attraverso il richiamo al precedente del Consiglio di Stato n. 4076/2023: l’assenso alla stipula del contratto costituisce comportamento univocamente indicativo della volontà di accettarne gli effetti, assumendo diritti e obblighi funzionali all’esecuzione della prestazione alle condizioni economiche predeterminate dall’amministrazione. La clausola è quindi meramente ricognitiva dell’effetto preclusivo dell’iniziativa impugnatoria.

Il Collegio ha escluso che una clausola di riserva della struttura sanitaria possa paralizzare tale effetto, non essendo contemplata nel modello contrattuale di riferimento e dovendosi, pertanto, intendere come non apposta, secondo gli arresti del Cons. Stato nn. 321/2018, 6569/2020, 8127/2021 e 8451/2021. Ha inoltre ritenuto irrilevante il mancato deposito dei contratti di annualità ulteriori, poiché gli atti impugnati riguardano i limiti di spesa dell’anno 2022.

Ha poi affrontato le censure di illegittimità unionale e costituzionale, escludendo il contrasto della disciplina degli artt. 8-bis, 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 con i principi invocati, in considerazione del particolare regime degli operatori accreditati e della prevalenza degli interessi pubblici di contenimento della spesa sanitaria. Da ciò la inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, con estensione della preclusione agli atti di ripartizione tra ASL e strutture. Spese integralmente compensate per l’incertezza sull’orientamento al momento della proposizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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