Sindacato sul diniego di causa di servizio e discrezionalità tecnica del CVCS (TAR Campania n. 3178 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti, compiuti dalle C.M.O. e dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 461/2001, rientrano nella discrezionalità tecnica di tali organi. Il sindacato giurisdizionale è ammesso solo per vizi logici desumibili dalla motivazione, manifesta irragionevolezza, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze decisive o non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito. Il parere del CVCS si impone nel suo contenuto tecnico-discrezionale all’Amministrazione, che si limita a una verifica estrinseca di completezza e regolarità dell’iter. Ai fini del nesso causale o concausale non basta la connessione cronologica o topografica dell’infermità con il servizio: occorrono fatti di servizio connotati da eccezionalità, sovrastanti rispetto agli altri antecedenti causali.
Il Fatto
Il ricorrente, Assistente Capo in congedo del Corpo di polizia penitenziaria, impugna il decreto con cui il Direttore della Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha disconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità diagnosticata come disturbo depressivo maggiore cronico con sintomatologia fobico-ossessiva, nonché il parere presupposto del Comitato di Verifica per le cause di servizio. Con lo stesso ricorso chiede la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente.
Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 6 e 14 del d.P.R. n. 461/2001 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Sostiene che il parere richiamato per relationem si limiterebbe a elencare le possibili cause dell’infermità, senza verificare il rapporto di causalità o concausalità con il servizio e senza valutare le specifiche modalità della prestazione. Rappresenta di aver svolto servizio a turno nei reparti detentivi, colloqui con i detenuti, sentinella armata, ronda e piantonamento ospedaliero, con esposizione a situazioni di stress fisico e psichico. L’Amministrazione resiste chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui le valutazioni del Comitato costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica (TAR Lazio n. 9651 del 2018; TAR Lazio n. 9652 del 2018). Il sindacato resta perciò circoscritto ai vizi logici evidenti, alla manifesta irragionevolezza, al palese travisamento dei fatti e alla non correttezza dei criteri tecnici.
Su questa base il parere viene ritenuto esaurientemente motivato, sia pure in forma sintetica: esso dà conto degli elementi connessi allo svolgimento del servizio e conclude che nessun ruolo causale o concausale efficiente e determinante può essere attribuito al servizio prestato, considerate le modalità e i disagi descritti. Il provvedimento finale è motivato per relationem mediante il richiamo a quel parere, che non presenta profili di illogicità.
Il Collegio precisa il riparto di funzioni: il d.P.R. n. 461/2001 affida al CVCS il compito di accertare il nesso causale o concausale (artt. 11 e 12), e il parere si impone all’Amministrazione nel suo contenuto tecnico-discrezionale, che deve limitarsi a una verifica estrinseca di completezza e regolarità (TAR Lazio n. 11859 del 2021).
Quanto al merito tecnico, la Corte ribadisce che non basta la connessione cronologica con l’orario di lavoro né quella topografica con l’ambiente di lavoro. L’attività di servizio deve assumere connotati di eccezionalità, sovrastanti rispetto agli altri antecedenti causali: le mansioni ordinariamente riconducibili al servizio di polizia penitenziaria, specie se operative di controllo e vigilanza, non possono essere valorizzate (TAR Campania n. 1721 del 2018; in termini TAR Umbria n. 98 del 2014 e TAR Sicilia n. 2217 del 2019).
Il Comitato ha esaminato la documentazione sanitaria e amministrativa e le mansioni disimpegnate, valutando la capacità lesiva in relazione alle condizioni individuali. Non si configura quindi alcun difetto di istruttoria o di motivazione né manifesta irragionevolezza. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per ragioni di equità.
Nota della Redazione
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