Clausola sociale e stabilità occupazionale: il progetto di assorbimento è elemento essenziale dell’offerta (TAR Lombardia n. 2414 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel nuovo contesto del d.lgs. n. 36/2023, la dichiarazione di impegno a garantire la stabilità occupazionale e l’allegazione del progetto di assorbimento, che declina le concrete modalità di attuazione della clausola sociale, costituiscono adempimenti obbligatori e requisiti necessari dell’offerta. La loro omissione non è sanabile mediante soccorso istruttorio né mediante comportamenti postumi, come l’assunzione dei lavoratori successiva all’aggiudicazione, e determina l’esclusione dalla procedura. Il principio di tassatività delle cause di esclusione concerne i requisiti soggettivi di partecipazione e non i requisiti dell’offerta.
Il Fatto
La Comunità Montana Triangolo Lariano, quale Centrale Unica di Committenza, ha bandito una procedura aperta per l’affidamento quinquennale dei servizi cimiteriali del Comune di Erba. All’esito della gara, risultava aggiudicataria la società che aveva offerto il ribasso del 19%, mentre la seconda classificata, pur avendo ottenuto un punteggio tecnico superiore, si era fermata al 6,39% di ribasso.
La seconda graduata impugnava l’aggiudicazione, deducendo che l’aggiudicataria non aveva allegato all’offerta il progetto di assorbimento del personale uscente, non aveva reso la dichiarazione di impegno alla stabilità occupazionale e che la stazione appaltante aveva omesso la verifica di congruità dei costi della manodopera.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso principale, esaminato prioritariamente rispetto a quello incidentale, in applicazione del principio comunitario per cui gli interessi dei concorrenti che si contestano la reciproca esclusione sono equivalenti e l’infondatezza del ricorso principale rende improcedibile quello incidentale.
Quanto al primo motivo, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo degli artt. 57 e 102 del d.lgs. n. 36/2023, che qualificano le misure per la stabilità occupazionale come requisiti necessari dell’offerta. La lex specialis, coerente con tale impianto, imponeva ai concorrenti una dichiarazione di impegno e l’allegazione del progetto di assorbimento. Il TAR ha ritenuto che il progetto non sia un quid pluris ma la declinazione concreta delle modalità con cui il concorrente intende adempiere alla clausola sociale, consentendo all’amministrazione una verifica della serietà dell’impegno e della sostenibilità dei costi. Ha quindi affermato che l’assunzione dei lavoratori avvenuta dopo l’aggiudicazione non può regolarizzare ex post una carenza essenziale dell’offerta.
Con riferimento alla congruità dei costi della manodopera, la sentenza ha evidenziato che l’offerta dell’aggiudicataria indicava costi per 630.000,00 euro, nettamente inferiori ai 747.278,50 euro stimati dalla stazione appaltante. Pur non essendo più prevista una verifica generalizzata d’ufficio ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023, l’onere istruttorio sorge quando il ribasso intacchi i valori indicati dalla stazione appaltante. L’omessa verifica è stata giudicata illogica, rendendo fondate le censure sulla mancata valutazione di anomalia.
Le ulteriori censure contenute nei motivi aggiunti e nel ricorso incidentale, relative all’attendibilità sostanziale delle offerte, sono state dichiarate inammissibili, in quanto il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. Il ricorso incidentale è stato respinto nel merito, ritenendo infondate le doglianze sulla secretazione dell’offerta, sulla equivalenza delle tutele contrattuali e sul possesso dei requisiti di partecipazione della ricorrente principale.
Nota della Redazione
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