Clausola sociale elastica e verifica di anomalia dell’offerta nel nuovo codice appalti (TAR Puglia n. 556 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola sociale, negli affidamenti di servizi, va interpretata ed applicata in maniera elastica, in termini di compatibilità con la libertà costituzionale di iniziativa economica, senza che da essa discenda alcun obbligo di assumere a tempo indeterminato, in forma automatica e generalizzata e alle medesime condizioni il personale già utilizzato dal precedente affidatario. La riduzione del monte ore pro capite dei lavoratori assorbiti rientra nei poteri organizzativi dell’imprenditore e non integra pratica illegittima, specie quando la lex specialis imponga l’applicazione del CCNL di categoria e non la conservazione delle identiche condizioni già riconosciute dal datore uscente. Nel sub procedimento di verifica dell’anomalia, le giustificazioni sono modificabili ed integrabili, mentre immodificabile resta l’offerta nel suo ammontare complessivo. Le valutazioni della stazione appaltante in tema di congruità e di impiego di personale disabile e di incentivi costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili solo per abnormità.
Il Fatto
Il Comune di Monopoli ha indetto una gara europea per l’affidamento quinquennale dei servizi di pulizia e portierato, del valore di oltre tre milioni di euro, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla procedura hanno partecipato ventisette operatori. La controinteressata si è classificata prima, la ricorrente seconda, con un distacco contenuto.
Espletata la verifica dell’anomalia dell’offerta della prima graduata, la stazione appaltante ha aggiudicato la gara. La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti presupposti, chiedendo la dichiarazione di inefficacia del contratto e il risarcimento per equivalente o mediante subentro, deducendo plurimi motivi imperniati sulla violazione della clausola sociale, sull’erronea determinazione del costo della manodopera e sulla modifica dell’offerta in sede di giustificativi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutte le censure. Sul primo motivo, relativo alla clausola sociale, il Tribunale richiama i principi già elaborati dalla giurisprudenza amministrativa: la clausola opera in termini di compatibilità con la libertà di iniziativa economica e non impone l’assorbimento automatico del personale uscente alle medesime condizioni. Nel caso concreto la lex specialis richiedeva solo l’applicazione del CCNL di categoria, circostanza rispettata e non contestata.
La riduzione del monte ore pro capite dei lavoratori assorbiti rientra nei poteri organizzativi dell’imprenditore, il quale non può conoscere ex ante quali lavoratori saranno concretamente riassorbiti e ben può fondare l’indicazione dei costi su una stima mediana. L’uso del lavoro supplementare è espressamente consentito dal CCNL. La censura sulla mancata prova dei minori costi è inammissibile, perché attacca scelte coperte da discrezionalità tecnica senza dimostrarne l’irragionevolezza; lo scostamento è del resto contenuto.
Quanto al costo della manodopera, il Collegio distingue il monte ore contrattuale, parametro di riferimento del giudizio di congruità, dal monte ore effettivo, utilizzabile per il calcolo del costo orario medio. Le giustificazioni, per la loro finalità di approfondimento istruttorio, sono modificabili ed integrabili; ciò che resta immodificabile è l’offerta, il cui costo complessivo non è stato alterato ma solo rimodulato rispetto a singole voci.
Sull’impiego di personale disabile per mansioni di portierato, la doglianza è infondata: la diversità delle mansioni rispetto ai servizi sanitari e la necessità di non vanificare le politiche occupazionali escludono profili di illegittimità. Parimenti respinta è la censura sugli sgravi e incentivi, attenendo alle strategie organizzative dell’imprenditore. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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