Lottizzazione abusiva materiale senza opere di urbanizzazione e potestà di pianificazione (Cons. Stato n. 3293 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La lottizzazione abusiva materiale di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 non presuppone la realizzazione di opere di urbanizzazione né la previa approvazione di uno strumento attuativo. È sufficiente un complesso di opere, globalmente considerate e valutate in concreto, idoneo a stravolgere l’assetto territoriale preesistente e a creare un nuovo insediamento edilizio, con pregiudizio della potestà di programmazione del territorio. La formulazione aperta della norma consente di ricondurre alla fattispecie anche lo sfruttamento produttivo di una vasta area in contrasto con la destinazione di zona. L’unificazione di particelle appartenenti a soggetti diversi è sintomatica della volontà di sottrarre stabilmente il territorio al regime urbanistico proprio. I titoli edilizi rilasciati ai danti causa non paralizzano il potere repressivo quando gli abusi accertati eccedono gli interventi assentiti.
Il Fatto
Gli appellanti, coniugi e proprietari di un fondo in area agricola secondo lo strumento urbanistico generale, erano destinatari di un’ordinanza di demolizione comunale che qualificava le opere realizzate come lottizzazione abusiva ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001. Nel fondo erano stati accertati un parcheggio per autocarri, manufatti, tettoie e un’officina meccanica di circa 300 mq con relativa pavimentazione.
Gli interessati impugnavano l’ordinanza davanti al TAR Campania – sede di Napoli, sostenendo la carenza dei presupposti: le opere ricadevano su area già urbanizzata, non comportavano trasformazione urbanistica e richiedevano il solo titolo edilizio, con applicazione del regime dell’art. 31 e possibilità di sanatoria. Il Tribunale respingeva il ricorso, ravvisando la lottizzazione mediante atti materiali. Contro la sentenza è proposto appello, senza costituzione del Comune.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo incentrato sull’assenza di opere di urbanizzazione. La norma richiamata non le richiede: la lottizzazione si integra per effetto della trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o senza la prescritta autorizzazione. La formulazione aperta della disposizione sorregge l’orientamento consolidato secondo cui qualsiasi complesso di opere idoneo a stravolgere l’assetto preesistente e a creare un nuovo insediamento edilizio integra la fattispecie, con pregiudizio della potestà di programmazione. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato, Sez. II, n. 313 del 2025, n. 10417 del 2024, n. 9259 del 2023, Sez. VI n. 8420 del 2023 e Sez. VII n. 7339 del 2025.
Quanto ai profili di istruttoria e motivazione, la Corte dà atto che l’appello non contesta la ricostruzione del regime urbanistico e dei vincoli operata in primo grado: destinazione agricola risalente al piano regolatore del 1983 e protezione integrale del piano territoriale paesaggistico dei paesi vesuviani del 2002.
La qualificazione dell’abuso è quindi legittima perché fondata sulla consistenza e sulla destinazione delle opere, comportanti lo sfruttamento a scopo produttivo di tipo industriale di una vasta porzione di territorio, piegata a usi incompatibili con la destinazione di zona. La trasformazione è stata ottenuta mediante l’unificazione di particelle catastali dei due coniugi, circostanza sintomatica della comune volontà di sottrarre in modo irreversibile l’area al regime urbanistico.
Il Collegio esclude infine che possano essere invocati, in funzione paralizzante, i titoli autorizzativi rilasciati ai danti causa, posto che gli abusi accertati eccedono gli interventi con essi assentiti. L’appello è respinto e la sentenza confermata; nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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