Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e limiti del commissario ad acta (TAR Puglia n. 557 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, esperibile ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del giudice ordinario e non consente la cognizione di domande ulteriori, sia pure correlate al giudicato stesso. Accertata la valenza di cosa giudicata del titolo ai sensi dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm. e decorso inutilmente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’amministrazione che non eccepisca né provi l’avvenuto adempimento va condannata a dare integrale esecuzione al titolo entro il termine fissato dal giudice. La nomina del commissario ad acta ha carattere eventuale e resta subordinata al protrarsi dell’inadempimento dopo la scadenza del termine. La condanna alle astreintes non è automatica e può essere negata in coerenza con l’orientamento della sezione.
Il Fatto
La ricorrente aveva lavorato come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito per quattro anni scolastici. Adiva il giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento del diritto al beneficio economico della Carta del docente, pari a euro 500,00 per ciascuna annualità.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1901/2023, pubblicata il 16 novembre 2023, dichiarava il diritto e condannava l’amministrazione all’attribuzione del bonus per quattro annualità, oltre interessi o rivalutazione. Il titolo veniva notificato il 30 dicembre 2023 e passava in giudicato. Non ottenuta l’esecuzione, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo anche la fissazione di una somma per ogni violazione o ritardo successivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua il fondamento dell’azione nell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., che consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Il perimetro è però rigido: il giudizio è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e resta esclusa la cognizione di ogni altra domanda, anche se a quel giudicato correlata.
Il primo presupposto verificato è la validità del titolo esecutivo. La sentenza è stata trasmessa all’amministrazione in copia attestata conforme al corrispondente atto informatico il 30 dicembre 2023. Risultano così integrati i requisiti dell’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996: l’azione esecutiva verso la pubblica amministrazione debitrice di somme non può iniziare prima dell’infruttuosa scadenza dei centoventi giorni dalla notifica del titolo.
Il secondo presupposto attiene alla definitività. La sentenza ha comprovata valenza di cosa giudicata ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm., come attestato dalla certificazione del giudice del lavoro del 3 settembre 2024.
Su questo quadro il Collegio rileva l’inerzia dell’amministrazione. Il Ministero non ha eccepito l’avvenuto adempimento delle obbligazioni nascenti dal titolo né ha offerto alcuna giustificazione dell’attesa. L’inadempimento resta quindi non contestato e l’ordine di esecuzione si impone. Il TAR ordina di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore, con pagamento di tutte le somme indicate.
Quanto agli altri rimedi, la richiesta di nomina del commissario ad acta viene riservata all’eventualità di un inadempimento che si protragga oltre il termine. La scelta tiene conto del comportamento esecutivo osservato in cause analoghe, dove il ritardo derivava dalle carenze organiche dell’amministrazione. La domanda di astreintes è invece respinta, in ossequio all’orientamento della sezione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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