Ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto e notifica del titolo esecutivo (TAR Sicilia n. 1501 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge rientra tra i provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., e può essere azionato con il ricorso per ottemperanza. Ai fini del decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, la notifica del titolo esecutivo è valida anche se effettuata quando il provvedimento del giudice ordinario è provvisoriamente esecutivo e non ancora definitivo. L’azione di ottemperanza è pertanto ammissibile in entrambi i casi. Nel giudizio di ottemperanza, la mancata costituzione dell’amministrazione intimata e il suo silenzio sull’inadempimento rendono provato il fatto non specificamente contestato.
Il Fatto
La società ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Ragusa un decreto ingiuntivo del 24 luglio 2023, n. 898, munito di decreto di esecutorietà del 30 ottobre 2023. Il titolo è stato notificato in forma esecutiva al Comune debitore, ai fini del decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Non essendo intervenuto alcun adempimento, la società ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione di ammissibilità: se il decreto ingiuntivo possa essere azionato con il rimedio dell’ottemperanza. La risposta è positiva quando il decreto non è stato opposto nei termini. Esso rientra infatti tra i provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato indicati dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il Tribunale richiama sul punto un proprio precedente (TAR Sicilia – Catania, Sez. I, n. 153 del 2021).
La seconda questione riguarda il rapporto tra la notifica del titolo esecutivo e la definitività del provvedimento. Occorre stabilire se, ai fini del decorso del termine di centoventi giorni dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, la notifica debba avvenire solo dopo il passaggio in giudicato. Il Collegio ritiene ammissibile anche la notifica del provvedimento provvisoriamente esecutivo, richiamando la propria precedente pronuncia (TAR Sicilia – Catania n. 2897 del 2021) e rinviandovi ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm.
Nel merito, la ricorrente deduce che il Comune si è sottratto agli obblighi derivanti dal titolo. Il Collegio ritiene provato l’assunto in ragione della mancata costituzione e del silenzio dell’amministrazione, richiamando il principio sulla prova del fatto non specificamente contestato (CGARS n. 703 del 2011).
Accertato l’inadempimento e osservate le formalità procedurali, il ricorso è accolto. Il TAR ordina al Comune di adottare gli atti necessari all’esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Per l’ulteriore inadempienza nomina Commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento delle autonomie locali della Regione Siciliana, con facoltà di delega, e condanna l’amministrazione alle spese, liquidate in duemila euro oltre accessori.
Nota della Redazione
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