Revocazione per errore di fatto su omessa pronuncia accessori del credito (Cons. Stato n. 3077 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e dell’art. 106 c.p.a. è ammissibile quando il giudice abbia omesso di pronunciare su una domanda ritualmente formulata dalla parte in ogni grado di giudizio, sempre che l’omissione emerga dal mero raffronto tra la sentenza e gli atti di causa, senza necessità di indagini ermeneutiche. In tal caso l’errore di fatto consiste in una errata percezione del materiale processuale e non in un errore di giudizio, con la conseguenza che il vizio è emendabile in sede rescindente e non con la correzione di errore materiale ex art. 86 c.p.a.. Accolta la revocazione, la fase rescissoria riconosce gli interessi moratori al tasso legale sulle somme dovute a titolo di indennità di trasferimento, mentre la rivalutazione monetaria va esclusa in mancanza di prova del maggior danno rispetto agli interessi, operando il regime del divieto di cumulo per i crediti maturati dopo il 1° gennaio 1995.

Il Fatto

I ricorrenti, già appartenenti al Corpo forestale dello Stato, avevano impugnato dinanzi al TAR Lazio il diniego dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001, opposto sul presupposto che i trasferimenti fossero seguiti a una selezione concorsuale interna. Il TAR accolse solo in parte, dichiarando irricevibile il ricorso di taluni. La Sezione Seconda, con la sentenza n. 4792 del 3 giugno 2025, riformò la decisione e accertò il diritto all’indennità, senza nulla statuire sugli accessori richiesti.

In esecuzione, l’amministrazione corrispose le sole somme capitali, negando interessi e rivalutazione perché non menzionati nel dispositivo. Gli interessati proposero istanza di correzione ex art. 86 c.p.a., dichiarata inammissibile per difetto di notificazione con ordinanza n. 8866 del 12 novembre 2025. Riproposta l’istanza, la Sezione ne dispose la conversione in revocazione con l’ordinanza n. 9995 del 17 dicembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la natura della revocazione, mezzo di gravame a critica vincolata, articolato in fase rescindente e rescissoria, e distingue la revocazione ordinaria da quella straordinaria in ragione della conoscibilità del vizio. Quanto al n. 4) dell’art. 395 c.p.c., richiama la nozione di errore di fatto come errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca in omessa pronuncia su una censura.

La Corte esclude che il vizio lamentato rientri nella correzione di errore materiale. L’omessa statuizione sugli accessori non emerge dalla sola lettura della sentenza, ma dal raffronto tra questa e gli atti di causa: si versa quindi nell’errore di fatto revocatorio e non in un errore di giudizio.

Nel merito, la domanda di interessi era stata formulata espressamente e univocamente in ogni grado. L’omissione integra un’evidente omessa pronuncia su un segmento ancillare della domanda principale, percepibile senza indagini ermeneutiche. La sentenza è dunque parzialmente revocata e confermata nel resto.

In sede rescissoria, l’indennità è qualificata come credito di lavoro di natura compensativa, non risarcitoria. Gli interessi moratori al tasso legale sono dovuti ai sensi dell’art. 1224, comma 1, cod. civ., per la naturale fecondità del denaro. Quanto alla rivalutazione monetaria, per i crediti successivi al 1° gennaio 1995 opera il divieto di cumulo ex art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, con corresponsione della maggiore tra le due voci. Non essendo dimostrato il maggior valore della rivalutazione rispetto agli interessi, la domanda è respinta.

Le spese di tutti i gradi sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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