Silenzio assenso escluso per la regolarizzazione degli alloggi ERP (Cons. Stato n. 3083 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La materia della concessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica non contempla il silenzio assenso quale fattispecie provvedimentale. Il procedimento di regolarizzazione delle occupazioni senza titolo ha natura sostanzialmente concessoria, poiché esprime la comparazione tra gli interessi pubblici alla regolare gestione del patrimonio immobiliare e le prerogative dei terzi correlate al diritto all’abitazione. Il termine previsto dalla normativa regionale per la conclusione dell’istruttoria ha carattere ordinatorio e acceleratorio, non annettendosi alla sua scadenza alcuna conseguenza né positiva né negativa. Ne deriva l’applicazione del silenzio inadempimento e non del silenzio assenso.
Il Fatto
La vicenda riguarda la determina di diniego con cui Roma Capitale ha respinto l’istanza di assegnazione in regolarizzazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo. L’istante aveva chiesto l’annullamento del provvedimento, deducendo tra l’altro l’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 2604/2025, ha respinto il ricorso. L’interessata ha proposto appello, articolando tre motivi: inapplicabilità del silenzio assenso, difetto di partecipazione procedimentale e erroneità del contenuto del diniego. L’Amministrazione si è costituita in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 19 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e conferma la sentenza di primo grado. Sul primo motivo, il Consiglio di Stato richiama l’orientamento della Sezione secondo cui il silenzio assenso non trova applicazione per le domande di assegnazione di alloggi ERP (Cons. St., sez. V, 15 maggio 2025 n. 4165). L’istituto dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990 risponde a una valutazione legale tipica e costituisce modulo di semplificazione volto a consentire al privato di conseguire per silentium un titolo abilitativo.
Nel caso concreto, tuttavia, l’istante versa in posizione di abuso, non avendo ricevuto alcun provvedimento legittimante l’occupazione di cui chiede la regolarizzazione (Cons. St., sez. VI, 23 agosto 2023 n. 7918). L’art. 53 della l.r. n. 27 del 2006 delinea una procedura in cui l’occupante chiede di regolarizzare un’attività già compiuta e abusiva: la precedente attività illecita è elemento costitutivo della fattispecie, e il provvedimento finale ha natura sostanzialmente concessoria (Cons. St., sez. V, 23 giugno 2020 n. 4014).
La regolarizzazione incide su una risorsa limitata e può risultare preclusiva rispetto alle prerogative di altri privati, in un sistema caratterizzato dal meccanismo della graduatoria. Non sussistono dunque i presupposti per mutare l’orientamento. Quanto all’art. 11 della l.r. n. 11 del 2007, il termine di ventiquattro mesi per l’istruttoria non è assistito da alcuna conseguenza positiva o negativa: la giurisprudenza ne ha affermato il carattere ordinatorio (Cons. St., sez. V, 15 maggio 2025 n. 4165), con applicazione del silenzio inadempimento.
Sul secondo motivo, la Corte rileva che l’Amministrazione ha comunicato gli esiti istruttori ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e ha poi illustrato le ragioni del diniego, chiarendo perché gli elementi difensivi non valessero a comprovare il presupposto temporale. Il provvedimento risulta pertanto specificamente motivato.
Sul terzo motivo, il Collegio osserva che l’art. 53, comma 2, della l.r. n. 27 del 2006 individua in modo vincolante i mezzi di prova della data di inizio dell’occupazione: certificazione anagrafica, verbale della Polizia municipale o autodenuncia anteriore al 20 novembre 2006. Nessuno degli elementi offerti dall’appellante, inclusa la prova testimoniale, integra tali modalità. La dichiarazione del terzo è inoltre datata 18 maggio 2009. Le risultanze certificative prevalgono sulle dichiarazioni sostitutive (Cons. St., sez. VI, 21 agosto 2023 n. 7849). Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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