Revoca dell’incarico fiduciario e indennizzo parametrato ai mesi residui (Cons. Stato n. 8069 del 08.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca di incarico conferito con atto ampiamente discrezionale, l’art. 21-quinquies legge n. 241/1990 impone all’amministrazione l’obbligo di indennizzare i pregiudizi subiti dal destinatario, ma l’indennizzo non può corrispondere all’intero ammontare delle mensilità residue, poiché l’affidamento privato soccombe alla diversa valutazione dell’interesse pubblico. Il comma 1-bis della stessa norma ancora l’indennizzo al solo danno emergente. Ne consegue che, esclusa la natura risarcitoria della fattispecie, la quantificazione deve parametrarsi alle mensilità residue del rapporto e non ai mesi di effettivo svolgimento dell’incarico. È illegittima, pertanto, la decisione che commisuri l’indennizzo alla durata effettivamente decorsa.
Il Fatto
Il ricorrente era stato nominato amministratore delegato di un’agenzia nazionale con decreto ministeriale, per la durata di un triennio rinnovabile. Con successivo decreto veniva avvicendato nell’incarico dopo circa quattro mesi. Impugnava l’atto di revoca e la successiva convalida davanti al TAR Lazio, chiedendo l’annullamento e il risarcimento dei pregiudizi, quantificati in una somma per danno d’immagine, oltre alle retribuzioni non percepite. In via subordinata domandava l’indennizzo ex art. 21-quinquies legge n. 241/1990, parametrato alle retribuzioni dovute fino alla scadenza naturale dell’incarico.
Il TAR respingeva le domande caducatoria e risarcitoria, riconoscendo però il diritto all’indennizzo e ordinando all’amministrazione di formulare un’offerta pari al 10% dell’emolumento spettante, corrispondente ai circa quattro mesi di durata effettiva del rapporto rispetto al triennio previsto. Il soccombente appellava la sentenza, censurando la misura dell’indennizzo e chiedendone la rideterminazione in misura pari al compenso dell’intera durata triennale.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove da una delimitazione dell’oggetto del giudizio. La sentenza di primo grado non è censurata nella parte in cui respinge la domanda risarcitoria e riconosce il solo diritto all’indennizzo. Resta quindi escluso il ristoro integrale del pregiudizio, ovvero la percezione delle mensilità dell’intero triennio e delle ulteriori poste di danno allegate. Si verte, indeed, in tema di ristoro conseguente a una condotta dell’amministrazione lecita ancorché pregiudizievole, e non di fattispecie risarcitoria ex art. 2043 cod. civ..
La Corte richiama il quadro normativo: il comma 1 dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990 impone l’obbligo di indennizzo per i pregiudizi arrecati dalla revoca, mentre il comma 1-bis, per i rapporti negoziali, parametra l’indennizzo al solo danno emergente. Ne deriva che l’importo non può corrispondere all’intero ammontare delle mensilità residue: a fronte di un atto espressione di un potere ampiamente discrezionale, riconducibile a una diversa valutazione dell’interesse pubblico, qualsiasi affidamento privato è destinato a soccombere, residuando unicamente il diritto al ristoro pecuniario.
Su questo punto la Corte richiama i precedenti Cons. Stato, Sez. V n. 2013 del 2015 e Sez. V n. 5082 del 2014. Tuttavia, pur restando inibita la percezione della retribuzione dell’intero triennio, è a tale grandezza che deve essere parametrato l’indennizzo, poiché il danno emergente da assumere a riferimento non può che individuarsi nella mancata percezione dei futuri stipendi.
Il TAR aveva invece commisurato l’indennizzo al 10% dell’emolumento, corrispondente ai quattro mesi di durata effettiva rispetto ai tre anni previsti, valorizzando la natura fiduciaria dell’incarico. La Corte condivide il rilievo del carattere fiduciario e la parametrazione percentuale alla durata, ma ritiene erronea la decisione nella parte in cui quantifica l’importo con riferimento ai mesi di effettivo svolgimento e non ai mesi residui di contratto. Tale criterio è incoerente con la norma che impone la parametrazione al danno emergente.
L’appello è pertanto accolto in parte, con parziale riforma della sentenza e quantificazione dell’indennizzo nei termini di motivazione. L’amministrazione è condannata alle spese del doppio grado, liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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