Art. 354.

Art. 354.

(Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti) 1. Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159 del codice puo' essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che dispongono di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'articolo 12 e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE; b) eta' non inferiore ad anni 21; c) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione; d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni; e) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attivita' di autoriparazione; f) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione; g) essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilita' civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile per un massimale che verra' determinato con il disciplinare di cui al comma 2. ((14)) 2. Alla concessione provvede l'ente proprietario della strada. Alla concessione vanno allegate le prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalita' di omologazione di cui all'articolo 12. La concessione deve contenere la indicazione del numero dei veicoli impiegati con i loro estremi di identificazione e di omologazione, il tempo di validita' della concessione e le tariffe da applicarsi secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. 3. Per la procedura di rimozione dei veicoli che costituisce, ai sensi dell'articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice e dell'articolo 397. 4. E' vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonche' di quelli dei medici che si trovano in attivita' di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purche' muniti di apposito contrassegno.

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AGGIORNAMENTO (14)

Il decreto 4 settembre 1998, n. 401 ha disposto che " Le tariffe per la rimozione dei veicoli, da applicarsi da parte dei concessionari di cui al suddetto articolo, comma 1, sono individuate come segue: A) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t: a) diritto di chiamata L./km 20.000 b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo L./km 30.000 c) indennita' chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito) L./km 4.300 B) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t: a) diritto di chiamata L./km 25.000 b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo L./km 50.000 c) indennita' chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito) L./km 5.000 C) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t: si applicano le tariffe della lettera B) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere. 2. E' data facolta', agli enti concedenti il servizio di rimozione dei veicoli, di prevedere una variazione in aumento o in diminuizione di ogni singola voce tariffaria, non superiore al 20% di quella stabilita dal presente decreto a fronte di particolari situazioni temporali ed ambientali, alla densita' di traffico, alla dislocazione delle depositerie ed alla variazione della popolazione presente nel territorio interessato.

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