Variante urbanistica e presidio ambientale: nuova edificazione non doverosa (Cons. Stato n. 5748 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La norma della legge urbanistica regionale che consente di insediare funzioni residenziali nei territori di presidio ambientale anche attraverso quote di nuova edificazione attribuisce al Comune una facoltà, non un obbligo. La scelta di azzerare la capacità edificatoria residenziale rientra nella discrezionalità dell’amministrazione in materia di governo del territorio, latamente ampia, e va esercitata nel rispetto della disciplina paesistica sovraordinata. La destinazione a zona di presidio ambientale che rimanda alla disciplina delle aree agricole non elimina ogni possibilità di edificare, ma esclude solo la realizzazione di edifici residenziali indipendenti. Le scelte di piano sono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità, salvo errori di fatto o abnormi illogicità, e non richiedono motivazione specifica quando siano conformi alla disciplina superiore e non ledano un affidamento qualificato del privato. La domanda risarcitoria è improponibile quando l’annullamento dell’atto impugnato non assicura il bene della vita finale.

Il Fatto

La società appellante, attiva nel settore delle costruzioni, aveva acquistato nel 2008 un terreno nel Comune di La Spezia, in parte destinato dal PUC a territorio di presidio ambientale e, per una porzione limitata, ad ambiti di riqualificazione a prevalente funzione residenziale. Prima dell’approvazione della variante aveva presentato istanza di permesso di costruire e richiesta di autorizzazione paesaggistica per un immobile residenziale, domanda respinta perché il progetto collocava l’edificio sul crinale collinare.

La società impugnava così la variante urbanistica alle zone collinari, deducendo che avesse azzerato la capacità edificatoria del fondo, e chiedeva il risarcimento dei danni. Il TAR Liguria respingeva il ricorso e compensava le spese. Proponeva quindi appello la società, riproponendo anche i motivi non esaminati in primo grado e la domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta il nodo centrale: se la legge urbanistica regionale, nel prevedere che gli interventi nei territori di presidio ambientale possano comportare l’insediabilità di funzioni residenziali anche attraverso quote di nuova edificazione, imponga al Comune di ammetterle. La risposta è negativa. Il testo normativo vigente ratione temporis enuncia una semplice possibilità, collegata alla discrezionalità dell’amministrazione, che va esercitata tenendo conto della disciplina territoriale paesistica della zona.

Nel caso concreto, quella disciplina ammette il solo recupero degli edifici esistenti e vieta la nuova edificazione, salvo interventi episodici per l’attività agricola e di presidio ambientale. La variante, rimandando alla disciplina delle aree di produzione agricola, non elimina in generale la possibilità di edificare: esclude soltanto la realizzazione di edifici residenziali indipendenti, nel rispetto della normativa superiore. La censura di difetto di motivazione cade di conseguenza.

La Corte ribadisce il costante orientamento secondo cui le scelte di pianificazione costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità, salvo errori di fatto o abnormi illogicità (richiamando, tra le altre, Cons. Stato, Sez. II, n. 4467 del 2020 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 854 del 2012). La destinazione impressa a una zona non richiede motivazione specifica se conforme alla disciplina superiore e se non viola un affidamento qualificato, che nel caso in esame non ricorre.

Quanto al secondo motivo, il primo parere della Commissione per il paesaggio era stato espresso sulla base della disciplina allora vigente, senza che si potessero prefigurare le modifiche poi adottate. Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica era inoltre subordinato al parere vincolante della Soprintendenza, il cui esito favorevole era tutt’altro che certo anche in vigenza della precedente disciplina.

Sulla domanda risarcitoria, assorbita dall’infondatezza del ricorso, la Corte rileva che l’annullamento della variante non determinerebbe il rilascio del titolo edilizio, ma solo la mera possibilità di riproporre l’istanza: manca dunque il presupposto dell’azione risarcitoria. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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