Codici Ateco senza valore certificativo e requisiti del bando (Cons. Stato n. 5572 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
I codici Ateco costituiscono la classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat per finalità statistiche, fiscali e contributive e non assolvono alcuna funzione certificativa dell’attività concretamente svolta dall’impresa. La clausola del bando che richiede, a pena di inammissibilità, il possesso di un determinato codice non può essere interpretata in senso formalistico, dovendosi verificare la sussumibilità del codice posseduto in quello richiesto secondo la struttura gerarchica della classificazione. È pertanto irragionevole far derivare l’esclusione da una procedura selettiva per l’accesso a fondi pubblici dalla classificazione dell’attività economica in un gruppo anziché in una classe dello stesso facente parte. Una clausola così intesa non ha connotazione escludente e non impone l’onere di immediata impugnazione del bando. Il possesso del requisito alla data di scadenza del termine è infine sufficiente, anche se l’iscrizione sia stata perfezionata in quel medesimo giorno.

Il Fatto

La titolare di una ditta individuale partecipava al bando del Ministero della cultura per i contributi selettivi alle opere cinematografiche e audiovisive, presentando domanda per la linea dedicata ai documentari e ai cortometraggi. Con decreto direttoriale il Ministero approvava la graduatoria e dichiarava inammissibile il progetto per carenza del requisito dell’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese con codice Ateco 59.11, richiesto dall’art. 22, comma 2, lett. e), del bando.

La ricorrente possedeva il codice Ateco 59.1, assunto come categoria sovraordinata ricomprendente la classe richiesta. Il TAR Lazio accoglieva il ricorso, ravvisando un’interpretazione eccessivamente formalistica della clausola. Il Ministero proponeva appello, dolendosi dell’erronea lettura del requisito, della tardività dell’impugnazione della clausola escludente e dell’iscrizione in sezione speciale alla data della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio condivide la lettura del TAR: la classificazione Ateco è la versione italiana della nomenclatura europea NACE e risponde a esigenze di comparabilità statistica. I codici hanno funzione classificatoria a fini fiscali e contributivi, senza alcun valore costitutivo né ricognitivo del titolo abilitativo o dell’attività in concreto espletata, ricostruibile solo tramite l’oggetto sociale, le licenze e quanto effettivamente svolto.

La classificazione è di natura gerarchica, articolata in livelli dal più aggregato al più disaggregato, dove ogni raggruppamento superiore unisce le modalità del livello inferiore. Il codice 59.1 descrive le attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e programmi televisivi; il codice 59.11 le attività di produzione. Ne deriva l’evidente sussumibilità della classe nel gruppo.

La scelta dell’Amministrazione di considerare diverso il requisito posseduto non si giustifica con il potere discrezionale, dovendo la valutazione confrontarsi con il dato sostanziale del bando e con una prospettiva di proporzionalità e coerenza logica nel raffronto descrittivo dei due codici. Da qui l’insussistenza di una connotazione escludente e dell’onere di immediata impugnazione.

Quanto al secondo motivo, è pacifico che la parte privata risultasse iscritta alla sezione ordinaria del registro delle imprese alla data di scadenza del termine. La doglianza è quindi formalistica e irrilevante appare la discrasia tra dichiarazione ed effettivo conseguimento del requisito, anteriore alla scadenza. L’appello è rigettato, con conferma della sentenza e compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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