Sostituzione di persona e attivazione fraudolenta di utenza telefonica (Cass. pen. Sez. V n. 38404 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sostituzione di persona, non è censurabile in sede di legittimità la sentenza del giudice di appello che fondi il giudizio di colpevolezza sul criterio del “cui prodest”, qualora esso sia supportato da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante. L’art. 494 cod. pen. non richiede che la spendita del nome altrui trovi riscontro in una formalizzazione documentale del rapporto contrattuale, essendo sufficiente la condotta idonea a indurre in errore il destinatario della richiesta. Quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente in un unico complessivo corpo argomentativo.

Il Fatto

La Corte d’appello de L’Aquila confermava la decisione del Tribunale che aveva affermato la penale responsabilità del ricorrente per il delitto di cui agli artt. 99 e 494 cod. pen. L’imputazione riguardava l’attivazione di una linea telefonica fissa, ottenuta fornendo all’ente gestore le false generalità di un terzo, al fine di procurarsi un ingiusto vantaggio.

Il ricorso per cassazione si articolava in tre motivi, con i quali si deduceva la violazione di legge in relazione all’art. 494 cod. pen. e il vizio di motivazione. Il ricorrente sosteneva, in sintesi, che la sola indicazione verbale del nome altrui, senza riscontro documentale e senza prova dell’ingiusto profitto in capo a lui, non integrasse la fattispecie contestata.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal consolidato principio secondo cui, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi degli elementi di prova, le rispettive motivazioni formano un unico complessivo corpo argomentativo. Su questa base, i motivi di ricorso, trattati congiuntamente perché riproduttivi delle medesime lagnanze, sono stati ritenuti generici, non consentiti e manifestamente infondati.

Il Collegio rileva che i provvedimenti di merito hanno accertato che il soggetto attivo ha attivato la linea fissa con le false generalità della persona offesa, agganciandola a un immobile riconducibile al fratello del ricorrente. Le false generalità sono state fornite all’ente gestore da chi aveva in uso un’utenza cellulare intestata all’imputato; la parte lesa aveva in precedenza sporto querela per truffa contro ignoti, essendosi fatti recapitare copia dei suoi documenti personali.

Secondo la Corte, sfugge a censura di manifesta illogicità una ricostruzione che, in difetto di elementi di segno contrastante, colleghi la responsabilità dell’imputato a uno strumento a lui attribuibile — il numero di cellulare a lui personalmente intestato — e a un’utenza attivata all’indirizzo di residenza del fratello, a lui di fatto riconducibile. Assume rilievo il principio già elaborato in un caso simile, relativo a un furto d’identità per la formazione di un falso contratto di fornitura di energia elettrica.

La Corte richiama il principio per cui non è censurabile la sentenza di appello che fondi il giudizio di colpevolezza sul criterio del “cui prodest”, purché supportato da altri elementi indiziari di sicuro valore: l’intestazione all’imputato del numero utilizzato per l’acquisizione illecita dell’utilità, la riferibilità di quest’ultima all’abitazione di un prossimo congiunto, l’indebita circolazione dei documenti personali del denunciante, ragionevolmente sfruttata per la stipulazione del contratto di telefonia, a prescindere dall’apprensione della relativa modulistica cartacea.

Le doglianze difensive sono state quindi giudicate, per un verso, generiche, in quanto meramente reiterative dei motivi di gravame già puntualmente replicati, e, per altro verso, irricevibili e manifestamente infondate, perché ridotte a note di dissenso orientate a sollecitare il vaglio di ipotesi alternative prive di riscontro negli atti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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