Inammissibile il ricorso su attenuanti generiche e dosimetria della pena (Cass. pen. Sez. VII n. 28192 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice di merito con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, senza che sia imposta una analitica confutazione di ogni singolo profilo addotto dalla difesa. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve all’obbligo di motivazione quando dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. o richiama la gravità del reato o la capacità a delinquere. Una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della pronuncia di condanna emessa dal Gip del Tribunale di Tempio Pausania, aveva rideterminato la pena in anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 36.000 di multa per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990.
Con il primo motivo il ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio. La questione giunge davanti alla Corte di cassazione per la verifica della legittimità della motivazione resa dal giudice di merito su entrambi i profili.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato separatamente i due motivi di ricorso, pervenendo alla declaratoria di inammissibilità di entrambi. Il percorso argomentativo muove dalla struttura della motivazione resa dal giudice di appello e dalla sua aderenza ai consolidati approdi della giurisprudenza di legittimità.
Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che il ricorso è generico e costituisce mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con dettagliata motivazione. Il Collegio ha richiamato il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, come affermato da Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Questi assolve all’obbligo di motivazione quando dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. o richiama la gravità del reato o la capacità a delinquere. Una specifica e dettagliata spiegazione è invece necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, secondo l’indirizzo richiamato da Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 e da Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013.
Nel caso concreto, la Corte di merito ha rideterminato la pena in anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 36.000 di multa, in misura di poco superiore al minimo edittale, con un richiamo pertinente alla gravità del fatto, costituito dal trasporto di 6,89 kg di cocaina con un principio attivo pari a kg 4,53. Tale motivazione è stata ritenuta adeguata, con conseguente inammissibilità del motivo.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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