Ricorso inammissibile se ripropone genericamente l’appello e rivaluta le prove (Cass. pen. Sez. VII n. 31634/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando ripropone genericamente le doglianze formulate in appello senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata. L’impugnazione deve esplicitare la correlazione tra le censure dedotte e il percorso argomentativo del giudice censurato, altrimenti opera l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. È parimenti inammissibile il motivo che sollecita una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove senza indicare un vizio decisivo della motivazione.
Il Fatto
Il condannato ricorreva per cassazione contro la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli il 15 luglio 2025. Il testo dell’ordinanza non specifica il reato contestato, né descrive la condotta oggetto dell’imputazione. Riferisce soltanto che la decisione impugnata aveva confermato la responsabilità e ritenuto generiche le doglianze proposte con l’appello.
Con un unico motivo, il ricorrente contestava la valutazione compiuta dai giudici di merito. Secondo la Cassazione, tuttavia, la censura si limitava a riproporre le questioni già dedotte nel precedente grado e chiedeva, nella sostanza, una diversa lettura delle prove.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal requisito di specificità dell’impugnazione. Il ricorso non può ignorare le argomentazioni sulle quali si fonda la sentenza censurata. Deve invece individuare i passaggi contestati e spiegare perché la relativa motivazione risulti giuridicamente o logicamente viziata. La mera reiterazione dei motivi di appello non soddisfa tale onere quando manca un effettivo confronto con la risposta fornita dal giudice del gravame.
Nel caso esaminato, l’unico motivo non evidenziava la necessaria correlazione tra le ragioni della sentenza impugnata e le critiche rivolte alla stessa. La Corte qualifica quindi il ricorso come aspecifico e richiama l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che collega a tale vizio l’inammissibilità dell’impugnazione. A sostegno del principio viene citata la pronuncia della Sezione quarta n. 19364 del 14 marzo 2024, Rv. 286468-01.
Il ricorso risultava inammissibile anche sotto un secondo profilo. Le censure miravano a ottenere una nuova valutazione della capacità dimostrativa degli elementi probatori. Un simile accertamento non appartiene alla cognizione del giudice di legittimità, al quale non compete sostituire il proprio apprezzamento a quello dei giudici di merito.
Per superare il vaglio di ammissibilità, il ricorrente avrebbe dovuto indicare uno specifico vizio decisivo del percorso motivazionale seguito per confermare la responsabilità. Tale indicazione mancava. La Cassazione rileva inoltre che la sentenza impugnata aveva puntualmente confermato la sussistenza del reato, tenendo conto anche della genericità delle doglianze formulate in appello. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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