Rescissione del giudicato non preclusa da precedente incidente di esecuzione (Cass. pen. Sez. 6 n. 14649 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di rescissione del giudicato, proposta ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., non è preclusa dal fatto che sia stata già accolta un’istanza nell’ambito dell’incidente di esecuzione, qualora quest’ultima abbia avuto ad oggetto un differente petitum, relativo esclusivamente alla nullità delle notifiche dell’ordine di esecuzione. L’erronea declaratoria di inammissibilità, fondata sulla presunta identità tra le due domande, integra un errore di fatto e di diritto rilevabile in sede di legittimità. Il giudice di merito, nel valutare l’ammissibilità dell’istanza, deve verificare l’effettivo oggetto delle precedenti decisioni, senza confondere i rimedi, pur strutturalmente e funzionalmente distinti, azionati in fasi processuali diverse.

Il Fatto

Il difensore di un imputato proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Milano aveva dichiarato inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato, presentata per l’asserita assenza incolpevole dell’imputato nel processo di cognizione conclusosi con sentenza di condanna. La Corte territoriale aveva motivato la decisione ritenendo che l’istanza costituisse una mera riedizione di una questione già decisa dal Tribunale di Milano, in sede di incidente di esecuzione, con un provvedimento del 9 marzo 2023, confermato dalla Cassazione. Avverso tale declaratoria di inammissibilità, il ricorrente deduceva la violazione del principio del ne bis in idem processuale e il vizio di motivazione per travisamento degli atti.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione Penale ha ritenuto il ricorso fondato, trattando congiuntamente i motivi in quanto afferenti al medesimo tema. L’esame degli atti ha evidenziato un errore di fatto e di diritto commesso dalla Corte di appello. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile l’istanza di rescissione relativa ad una sentenza di condanna del 2019, ma l’istanza precedentemente esaminata in sede esecutiva aveva ad oggetto una diversa e distinta sentenza di condanna del 2013, nonché la dedotta nullità delle notifiche dell’ordine di esecuzione.

La Corte ha precisato che l’istante aveva chiarito che l’ordine di carcerazione comprendeva entrambe le sentenze. La sospensione condizionale concessa con la sentenza del 2013 era revocabile a seguito del passaggio in giudicato della successiva sentenza del 2019, emessa all’esito di un processo al quale l’imputato non aveva partecipato incolpevolmente, non essendo a conoscenza della vocatio in iudicium. L’impugnazione straordinaria attivata era, quindi, diretta a rimediare alla mancata partecipazione al processo di cognizione.

L’oggetto dell’istanza rivolta al giudice dell’esecuzione era invece del tutto diverso, essendo finalizzata a far accertare la nullità della notifica dell’ordine di esecuzione per incompletezza delle ricerche. Tale decisione era stata ritenuta corretta dalla stessa Cassazione, che aveva rigettato il ricorso del Pubblico ministero. La Corte ha quindi concluso che l’ordinanza impugnata era affetta da un’evidente confusione del petitum delle due istanze, azionando rimedi strutturalmente e funzionalmente distinti, e ha disposto l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Milano per un nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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