Tariffe elettriche rideterminate per contributi non dichiarati in RAB (TAR Lombardia n. 316 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rideterminazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica è legittima quando la delibera dell’Autorità richiama per relationem la nota istruttoria contenente le rettifiche degli investimenti e dei contributi, previamente comunicata all’impresa, e specifichi la metodologia di calcolo desunta dal TIT e dalla relazione AIR. L’obbligo motivazionale non è violato dalla sinteticità delle tabelle allegate, se l’atto richiamato rende intelligibile il percorso logico. La riduzione tariffaria conseguente all’omessa dichiarazione dei contributi pubblici non integra violazione dell’art. 12, comma 2, del TIT se il gestore non prova alcun impatto sul proprio equilibrio economico-finanziario. Il principio di integrale copertura dei costi efficienti non ha portata assoluta e va contemperato con la tutela degli utenti e con il divieto di comportamenti opportunistici.

Il Fatto

La ricorrente è una società cooperativa che svolge l’attività di distribuzione dell’energia elettrica in un Comune della provincia di Bolzano ed è accreditata presso l’Autorità di regolazione. Ai fini dell’aggiornamento annuale delle tariffe, ha trasmesso le dichiarazioni RAB (Regulatory Asset Base) per il periodo 2012-2015.

L’Autorità, rilevati parametri unitari superiori al doppio della media nazionale, ha approvato le tariffe in via provvisoria e ha avviato un’indagine conoscitiva. In esito alla verifica è emerso che la cooperativa non aveva dichiarato un contributo pubblico erogato da una Provincia autonoma. Con la delibera impugnata l’Autorità ha rideterminato le tariffe e la CSEA ha chiesto il versamento di una somma a titolo di saldi di perequazione TIT. Il ricorso, trasposto dal ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, è stato respinto in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, sovrapponibili nella censura di difetto di motivazione, e li ritiene infondati. La delibera impugnata richiama la nota istruttoria contenente le risultanze dell’indagine, già comunicata all’impresa e rimasta senza riscontro. Tale rinvio soddisfa la previsione dell’art. 3, comma 3, legge n. 241/1990, che consente la motivazione per relationem quando l’atto richiamato sia indicato e reso disponibile.

Quanto ai criteri di calcolo, il Tribunale osserva che essi sono desumibili dal TIT e dalla relazione AIR, come già affermato in un precedente della stessa Sezione, e che la nota istruttoria specifica espressamente il riferimento a tale metodologia. Neppure la nota CSEA è affetta dai vizi denunciati, perché richiama quanto comunicato in precedenza e il meccanismo di perequazione.

La Corte affronta poi l’apparente sproporzione tra l’esiguo contributo non dichiarato e la riduzione tariffaria contestata. La riduzione non dipende solo dai contributi, ma soprattutto dal fatto che la tariffa è stata calcolata sul numero effettivo dei punti di prelievo, pari a circa un terzo in più rispetto a quelli determinati d’ufficio, dati comunicati dall’impresa solo nel 2015. La consulenza tecnica prodotta dalla ricorrente è giudicata non conferente, perché riferita ai vettori nazionali e non ai contributi.

Il terzo motivo è respinto sul rilievo che la tariffa relativa all’anno 2015 era stata approvata in via provvisoria, sicché l’Autorità non ha esercitato alcun potere di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, mancando una determinazione definitiva suscettibile di autotutela.

Infine, il quarto motivo è infondato: alla luce dei valori rettificati, la ricorrente non ha dimostrato, come era suo onere, alcun impatto sull’equilibrio economico-finanziario. Il Collegio richiama la giurisprudenza della Sezione secondo cui il principio di integrale copertura dei costi efficienti non ha portata assoluta e deve contemperarsi con la certezza e trasparenza del sistema tariffario e con la tutela degli utenti, evitando comportamenti opportunistici dei gestori. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese in favore dell’Autorità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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