Comandante polizia locale in Comune con dirigenti va scelto tra i dirigenti (Cons. Stato n. 5909 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei Comuni dotati di personale con qualifica dirigenziale, il comandante del corpo di polizia locale deve essere inquadrato nella qualifica apicale prevista per il personale dell’ente, che è quella dirigenziale. È pertanto illegittima, per contrasto con l’art. 14, comma 3, l. reg. Lazio n. 1/2005, la disposizione del regolamento locale che consenta di conferire l’incarico di comando a un funzionario privo di qualifica dirigenziale. Il giudice amministrativo, investito dell’impugnazione dell’atto di conferimento dell’incarico e dell’atto di macro-organizzazione presupposto, dà prevalenza alla norma primaria su quella regolamentare in ragione della gerarchia delle fonti. Resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo quando la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo.
Il Fatto
Un dipendente comunale, inquadrato nella qualifica dirigenziale e già comandante del corpo di polizia locale, impugnava davanti al TAR Lazio i decreti con cui l’amministrazione, dopo l’approvazione della nuova macrostruttura, aveva confermato nell’incarico di comando un altro dipendente, inquadrato nella categoria D.
Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 7, l. n. 65/1986 e dell’art. 14, comma 3, l. reg. Lazio n. 1/2005, secondo cui il comandante va inquadrato nella qualifica apicale dell’ente: essendo il Comune munito di dirigenza, l’incarico andava attribuito a un dirigente. Il TAR accoglieva il ricorso, rilevando l’antinomia tra la legge regionale e il regolamento locale. Il Comune proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il ricorso di primo grado non articolava una domanda principale e una sussidiaria, ma un’unica domanda di annullamento congiunto dell’atto presupposto di macro-organizzazione e dell’atto attuativo lesivo. La tesi dell’appellante, secondo cui la delibera sarebbe stata considerata solo nei risvolti del rapporto di lavoro individuale, prova troppo: la lesività dell’atto di macro-organizzazione si manifesta necessariamente con il provvedimento attuativo, senza che ciò degradi l’oggetto del reclamo.
Richiamando Cass. civ., Sez. un., n. 616 del 2021, la Corte conferma che rientrano nella giurisdizione amministrativa le vertenze in cui si chieda la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale, previa disapplicazione degli atti presupposti, contestando il corretto esercizio del potere amministrativo.
Nel merito, la Corte esamina l’art. 14, comma 3, l. reg. Lazio n. 1/2005, che impone l’inquadramento del comandante nella “qualifica o categoria apicale”. L’appellante sosteneva che la categoria apicale coinciderebbe con l’area dei Funzionari e non con la dirigenza. La Corte ritiene la doglianza non pertinente: decisivo non è che il regolamento consenta ai dirigenti di essere nominati, ma che preveda la possibilità di attribuire l’incarico a funzionari privi di qualifica dirigenziale, pur in presenza di dirigenti in organico.
L’art. 107 d.lgs. n. 267/2000 individua la dirigenza come qualifica apicale degli enti locali. L’art. 17 del CCNL Enti locali riserva le posizioni organizzative ai soli enti privi di personale dirigente, e il CCNL 31 marzo 1999 esclude espressamente i dirigenti dal proprio ambito. Sussiste dunque una concreta antinomia tra norma primaria e regolamento locale. Richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 219 del 2020, il giudice deve dare prevalenza alla norma primaria in ragione della gerarchia delle fonti.
La legge regionale non si limita a richiamare la categoria apicale, ma impone anche la “qualifica apicale”: nel caso di specie, quella dirigenziale. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.
Nota della Redazione
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