Condono edilizio in area di pre-riserva: opere su corpo abusivo restano abusive (TAR Sicilia n. 3000 del 09.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, le opere realizzate su un immobile che era abusivo già nella sua consistenza originaria non possono qualificarsi come interventi di ristrutturazione dell’esistente, poiché dell’abusività del corpo di fabbrica cui accedono ripetono la natura illegittima. Pertanto, la modifica di destinazione d’uso e la sopraelevazione a fini abitativi, eseguite quando la disciplina regolamentare della riserva naturale era già vigente, sono incompatibili con il regolamento che, nell’area di pre-riserva, consente la sola attività trasformativa eccezionale e strettamente funzionale alle finalità istitutive. L’onere di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non impone la puntuale confutazione analitica delle osservazioni del privato, essendo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente resa. Infine, in presenza di un potere interamente vincolato, non è configurabile alcun affidamento su precedenti decisioni dell’amministrazione.
Il Fatto
Le ricorrenti hanno impugnato le note con cui l’Assessorato regionale ha comunicato il nulla osta negativo alle istanze di condono presentate, ai sensi dell’art. 24 della legge regionale n. 37/1985 e dell’art. 32 della legge n. 326/2003, per un immobile ricadente in zona di pre-riserva di una riserva naturale orientata.
Il diniego si fonda sul parere negativo del C.R.P.P.N., che ha ritenuto le opere in contrasto con il regolamento della riserva, il quale consente le nuove costruzioni solo se strettamente necessarie alle finalità istitutive. Le ricorrenti hanno sostenuto che tutte le opere risalissero al 1974, anteriormente all’istituzione della riserva, e che dovesse quindi trovare applicazione il parere favorevole già espresso per analoghi interventi sullo stesso stabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Dalla nota istruttoria richiamata nei pareri negativi emerge una differenza decisiva: le opere oggetto della prima istanza di condono risalgono al 1974, mentre la modifica di destinazione d’uso in residenza e la sopraelevazione del secondo piano risultano realizzate in epoca successiva, tra il 1996 e il 2002. L’affermazione secondo cui tutti gli abusi sarebbero stati realizzati nel 1974 è priva di prova e riferita a unità immobiliari diverse da quelle per cui è causa.
I pareri impugnati non contraddicono dunque quello favorevole relativo alle opere del piano terra e del primo piano, e risultano conformi al regolamento della riserva, che nell’area di pre-riserva ammette nuove costruzioni solo se strettamente necessarie alle finalità istitutive.
Il Collegio confuta anche l’interpretazione delle ricorrenti, secondo cui le opere andrebbero qualificate come ristrutturazione di un edificio preesistente ai sensi dell’art. 5 del regolamento. La modifica di destinazione e la sopraelevazione riguardano un immobile abusivo già nella consistenza originaria: fino al rilascio del condono, le opere su di esso realizzate non possono dirsi eseguite su un edificio legittimamente preesistente, condizione implicita nella ratio della disciplina. L’attività trasformativa costituisce un’eccezione a salvaguardia dei preesistenti usi del territorio, tutelabili solo se legittimamente realizzati.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama il costante indirizzo secondo cui l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni del privato, essendo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente resa (richiamata la giurisprudenza amministrativa citata). Il terzo motivo è infondato, non essendo configurabile alcun affidamento rispetto all’esercizio di un potere interamente vincolato.
L’infondatezza della domanda di annullamento travolge la domanda risarcitoria, peraltro genericamente formulata e priva di allegazione sui danni, difettando il presupposto dell’antigiuridicità. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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