Nessun risarcimento da ritardo senza cooperazione del privato nel procedimento (TAR Sicilia n. 2252 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità dell’amministrazione per illegittimo o mancato esercizio della funzione pubblica la condotta del privato va sempre valutata. L’onere di cooperazione del danneggiato, riconducibile all’art. 1227, comma 2, cod. civ. richiamato dall’art. 2056 cod. civ. e recepito dall’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., impone di attivare con tempestività gli strumenti di tutela, compreso il rito avverso il silenzio. L’omessa attivazione di tali rimedi non preclude in sé la pretesa risarcitoria, ma integra un fatto valutabile ai fini del nesso causale: spezza il legame eziologico e impedisce il ristoro del danno che il privato avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza. La tutela dell’affidamento presuppone assicurazioni precise da fonti qualificate e non può fondarsi su un contegno meramente inerte dell’amministrazione.

Il Fatto

Una società immobiliare, nell’ambito del P.R.U.S.S.T. Valdemone, aveva ottenuto l’approvazione del progetto esecutivo per una struttura alberghiera e avviato i lavori. Resasi necessaria una variante, la presentava nel 2015 al Comune promotore, chiedendo l’indizione della conferenza di servizi. L’istanza restava a lungo senza riscontro; solo nel 2018 veniva convocata una conferenza, conclusasi senza esito, e successive sollecitazioni rimanevano inascoltate. Nel 2022 il Comune comunicava di non essere più soggetto promotore, essendo le competenze avocate agli organismi statali. La società impugnava la nota e chiedeva l’accertamento del diritto all’approvazione della variante, oltre al risarcimento del danno da perdita dell’investimento e da ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero, osservando che le domande ulteriori rispetto all’annullamento erano state rivolte anche all’amministrazione statale; sul piano sostanziale, però, la questione attiene al merito. Disattende anche le eccezioni di incompetenza territoriale e di difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria, richiamando Cass. civ., Sez. Un., n. 3755 del 2024. Per economia processuale prescinde dalle altre eccezioni, stante l’infondatezza delle domande.

Nel merito, il Collegio distingue le regole di legittimità da quelle di correttezza, operanti su piani distinti. L’accordo quadro del 2002 prevedeva una durata decennale, richiamata nel provvedimento di approvazione del progetto esecutivo: la scadenza era dunque conoscibile con l’ordinaria diligenza. La nota impugnata si sottrae alle censure perché collega il venir meno delle funzioni del Comune alla scadenza naturale dell’accordo e alla mancata proroga, profilo di natura oggettiva.

Quanto all’affidamento, la Corte esclude la lesione: esso richiede assicurazioni precise da fonti istituzionali qualificate, mentre il Comune era rimasto inerte fino al 2020, senza adottare atti favorevoli né fornire rassicurazioni. Il Ministero, inoltre, non era destinatario delle istanze.

Sulla domanda risarcitoria, la Corte richiama l’orientamento secondo cui va sempre valutata la condotta del privato (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 7 del 2021; Ad. Plen., n. 3 del 2011). A fronte del silenzio del Comune, la società non ha attivato alcun rimedio, in particolare il rito del silenzio: ciò integra violazione dell’obbligo di cooperazione, spezza il nesso causale ed esclude il risarcimento. Analogo rilievo assume il disinteresse mostrato dopo la conferenza del 2018. La mancata proroga, infine, implica una valutazione ampiamente discrezionale non sindacabile nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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