Commissariamento del Comune inerte e modello di gestione del servizio idrico (TAR Sicilia n. 1564 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel servizio idrico integrato la scelta del modello di gestione spetta all’ente di governo dell’ambito, cui i singoli Comuni partecipano a monte e rispetto alla quale sono chiamati ad adottare atti esecutivi vincolati. Il Comune che, dopo l’inerzia dell’ambito, non adempia agli atti esecutivi della scelta compiuta dal commissario ad acta non può opporre un veto successivo: il suo commissariamento costituisce atto dovuto in ragione del carattere unitario della gestione e degli obiettivi PNRR. La pubblicazione on line di un atto, priva di base legale che le attribuisca valore ufficiale, non fa decorrere il termine decadenziale, dovendosi provare in modo rigoroso la piena conoscenza dell’atto.

Il Fatto

Il Comune ricorrente impugna il decreto assessoriale con cui, il 29 giugno 2023, è stato nominato un commissario ad acta per il compimento degli adempimenti necessari all’adesione del Comune alla costituenda società mista pubblico-privata per la gestione del servizio idrico integrato dell’ATO di Messina, nonché la successiva delibera commissariale del 20 luglio 2023 che ha disposto tale adesione. Il Comune deduce l’insussistenza dei presupposti del potere sostitutivo, il contrasto con l’indirizzo espresso dall’Assemblea Territoriale Idrica, il difetto di motivazione e l’inidoneità della partecipazione pubblica a garantire il controllo sulla società.

L’A.T.I. eccepisce l’inammissibilità per tardiva impugnazione delle delibere relative alle scelte di gestione. Respinta l’istanza cautelare, la causa perviene alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Sull’eccezione preliminare, il Collegio esclude che la pubblicazione on line degli atti sul sito dell’A.T.I. possa far decorrere il termine decadenziale. L’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. attribuisce rilievo alla sola pubblicazione prevista dalla legge o in base alla legge; in difetto, rileva la piena conoscenza dell’atto, che deve essere provata in modo certo e rigoroso da chi eccepisce la tardività, non potendosi fondare su mere supposizioni. Il ricorso è pertanto tempestivo.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce la disciplina di settore: dall’art. 147 del d.lgs. n. 152/2006, che impone la partecipazione obbligatoria dei Comuni all’ente di governo dell’ambito e prevede i poteri sostitutivi regionali, all’art. 149-bis, che demanda all’ambito la deliberazione della forma di gestione, fino all’art. 14 del d.l. n. 115/2022, convertito in legge n. 142/2022, che ha fissato termini stringenti per l’affidamento del servizio. In Sicilia l’ente di governo è l’Assemblea Territoriale Idrica.

Il Collegio rileva l’inerzia sostanziale dell’A.T.I., che non aveva adottato determinazioni finali nemmeno sulla scelta del modello, e ritiene legittima la nomina del commissario dell’ambito. Le delibere dell’Assemblea si erano risolte in meri atti di indirizzo, privi di vincolatività sull’operato del commissario. Il modello misto prescelto conserva la partecipazione pubblica maggioritaria e appare congruamente motivato sulla base della relazione tecnica incaricata; la conformità ai commi 1 e 2 dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 è stata verificata dalla Corte dei conti.

Quanto alla posizione del singolo Comune, il Tribunale esclude che possa esercitarsi un veto successivo rispetto alla scelta compiuta a monte. La partecipazione del Comune si esprime nell’Assemblea dell’ambito; una volta assunta la decisione, gli atti comunali sono vincolati, salve le ipotesi residuali delle gestioni in forma autonoma richiamate da Cons. Stato, sez. II, n. 7476 del 2021. Il carattere unitario della gestione impedisce che l’ente dissenziente resti inerte: il commissariamento del Comune è atto dovuto.

Il potere sostitutivo dell’Assessorato regionale trova altresì fondamento nel trasferimento delle funzioni già dell’A.R.R.A. all’Assessorato, con i correlati poteri sostitutivi riconosciuti dal C.G.A. nelle sentenze n. 545 e n. 550 del 2011. Le censure sulla governance societaria si risolvono in generiche asserzioni, non prospettando vizi idonei a invalidare la scelta. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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