Prefetto competente per il commissariamento è quello della sede della stazione appaltante (C.G.A.R.S. n. 591 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La competenza a disporre la straordinaria e temporanea gestione di cui all’art. 32, comma 1, lett. b), d.l. n. 90/2014 si radica in capo al Prefetto del luogo in cui ha sede la stazione appaltante. Tale nozione va individuata nel soggetto committente che stipula il contratto di appalto, non nella centrale di committenza che ha gestito la gara. Il criterio risponde alla ratio dell’istituto, che opera nella fase esecutiva del rapporto e richiede un presidio di legalità nel luogo di esecuzione della prestazione. Il coordinamento tra le Prefetture coinvolte non modifica né concentra la competenza. La misura ha natura autonoma e non strumentale rispetto al sequestro preventivo penale, realizzando una gestione separata del singolo contratto.
Il Fatto
Una società operante nella manutenzione di apparecchiature elettromedicali impugnava davanti al TAR Sicilia il decreto con cui il Prefetto di Palermo aveva disposto la straordinaria e temporanea gestione di una pluralità di contratti pubblici, su proposta dell’Anac. Il provvedimento muoveva dal coinvolgimento della società, ex art. 25, comma 2, d.lgs. n. 231/2001, in un procedimento penale per reati contro la pubblica amministrazione ascritti a due figure di vertice.
Il TAR respingeva il ricorso e compensava le spese. La società proponeva appello, deducendo tra l’altro l’incompetenza del Prefetto di Palermo per il contratto eseguito in provincia di Agrigento. Nelle more sopravvenivano la cessazione della misura e l’applicazione del monitoraggio ex art. 32, comma 8, d.l. n. 90/2014.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie parzialmente il gravame. L’art. 32, comma 1, d.l. n. 90/2014 incardina la competenza della Prefettura in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante. La tesi dell’Anac, recepita dal Prefetto, individuava tale sede nella ASP di Palermo e nella C.U.C. regionale, radicando così la competenza a Palermo anche per il contratto stipulato con l’ASP di Agrigento.
La Corte ritiene diversamente. Per ciascun contratto è stazione appaltante il soggetto che, dopo l’aggiudicazione, stipula il contratto e ne diviene appaltatore. La C.U.C. è struttura servente della singola amministrazione, come già affermato per l’U.R.E.G.A., con conseguente difetto di legittimazione passiva di quest’ultimo nel contenzioso sugli atti di gara (C.G.A.R.S. n. 3 del 2021).
Il criterio trova conferma nelle Linee guida Anac dell’8 luglio 2020, che individuano la stazione appaltante nel soggetto committente e valorizzano la finalità della misura: insediare un presidio di legalità nel luogo di esecuzione del contratto, dove si svolge la fase residua della commessa pubblica. In sede di conversione il legislatore ha inteso attribuire la competenza al Prefetto in grado di monitorare l’esecuzione quotidiana del rapporto, non la sede della gara.
Il Collegio richiama il parere del Cons. Stato n. 1567/2018 e la giurisprudenza Cons. Stato, sez. III, n. 1630 del 2016 e n. 3653 del 2015: il commissariamento neutralizza il rischio di infiltrazione criminale nella gestione dell’appalto e risponde all’interesse dell’amministrazione stipulante. Il necessario coordinamento tra Prefetture non può alterare la competenza, secondo il principio per cui ubi lex voluit dixit.
Gli altri motivi sono infondati. La Corte esclude la violazione del contraddittorio: l’audizione orale è facoltativa e discrezionale, e la partecipazione scritta è stata garantita. Neppure sussiste la dedotta strumentalità rispetto al sequestro preventivo, poiché la misura realizza una gestione separata del contratto e non uno spossessamento (Cass. pen., sez. III, n. 51085 del 2017). Insussistente è anche il ne bis in idem, non essendo stato disposto alcun sequestro nel procedimento penale. Sussistono il fumus e l’attualità del pericolo, data l’esecuzione in corso dei contratti, e la scelta prefettizia non è sproporzionata. Il decreto è quindi annullato in parte qua, per incompetenza del Prefetto di Palermo in favore di quello di Agrigento, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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