Commissario ad acta non si affianca alle astreintes senza effettività (Cons. Stato n. 8611 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato amministrativo il giudice accerta l’inadempimento dell’Amministrazione quando il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, sia decorso senza pagamento. Accertato l’inadempimento, il Collegio assegna all’Amministrazione un termine per provvedere e nomina, per l’ulteriore inottemperanza, un Commissario ad acta. La richiesta di astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere disattesa quando il ricorso è proposto poco tempo dopo il decorso del termine di legge e la nomina del Commissario ad acta appare idonea ad assicurare l’adempimento in tempi brevi. Il diniego delle misure di coercizione pecuniaria risponde a esigenze di contemperamento con le previsioni e le esigenze di bilancio e con la crisi della finanza pubblica.

Il Fatto

La Sezione Terza del Consiglio di Stato, con sentenza n. 9100 del 13 novembre 2024, aveva condannato il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste a risarcire al ricorrente i danni liquidati in € 12.000,00, oltre a rivalutazione monetaria e interessi compensativi secondo l’indice ISTAT FOI e il saggio legale, con decorrenza dal 1° settembre 2015 fino all’effettivo pagamento. La stessa sentenza aveva posto a carico dell’Amministrazione le spese del doppio grado, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori.

La sentenza ottemperanda è stata notificata il 15 novembre 2024. Decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche l’applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. in un’interpretazione adeguatrice ai parametri della CEDU, e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accertato che l’inadempimento perdurava nonostante la notifica della sentenza e che il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, applicabile anche all’azione di ottemperanza al giudicato, era ormai decorso. Su questa base ha dichiarato il ricorso fondato e lo ha accolto.

Il Collegio ha quindi assegnato all’Amministrazione un termine di sessanta giorni per provvedere al pagamento di quanto dovuto, costituito dalle somme indicate nel provvedimento giurisdizionale in epigrafe, comprese le spese del doppio grado, con detrazione di quanto nelle more eventualmente corrisposto. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato un Commissario ad acta nella persona del Direttore della Sede di Roma della Banca d’Italia, con facoltà di delega, affinché provveda nell’ulteriore termine di trenta giorni.

Il Collegio ha invece disatteso la richiesta di astreintes formulata ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Due le ragioni indicate: l’azione di ottemperanza è stata proposta poco tempo dopo il decorso del termine di centoventi giorni e va contemperato il diritto dei creditori dell’azione amministrativa con le previsioni e le esigenze di bilancio, in particolare con la crisi della finanza pubblica.

La contestuale nomina del Commissario ad acta, secondo il Collegio, dovrebbe garantire l’adempimento in tempi brevi, rendendo non necessaria la misura di coercizione pecuniaria. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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