Nessuna imposizione da iter autorizzativo se l’invito regionale non è vincolante (Cons. Stato n. 8612 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La gratuità della modifica del preventivo di connessione alla rete elettrica, prevista dall’art. 7.8 del TICA per le «imposizioni derivanti dall’iter autorizzativo», presuppone una prescrizione oggettivamente vincolante e idonea a condizionare il prosieguo del procedimento. Le indicazioni rese dall’autorità competente nella fase di verifica della completezza documentale di cui all’art. 27-bis, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 152/2006 non hanno carattere conformativo e non integrano il requisito. Il carattere dell’imposizione va valutato secondo la natura e gli effetti oggettivi dell’atto, non in base alla percezione del destinatario. Caduta la pretesa di gratuità, viene meno anche il presupposto dell’indennizzo automatico di cui all’art. 14 del TICA, non essendo configurabile un ritardo nell’esecuzione di una prestazione non dovuta.
Il Fatto
Una società titolare di un progetto fotovoltaico otteneva dal gestore di rete un preventivo di connessione fondato su un elettrodotto aereo di circa 2,2 km. Nel corso del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, l’Area VIA esprimeva un giudizio negativo sull’impatto visivo della soluzione aerea, invitando la proponente a valutare l’interramento del cavidotto. Con successiva nota regionale la società era invitata a ottemperare a quanto richiesto nel verbale del tavolo tecnico.
La proponente chiedeva al gestore la modifica gratuita del preventivo invocando l’art. 7.8 del TICA. Il gestore emetteva un nuovo preventivo interrato, ma a titolo oneroso. Investita del reclamo, l’ARERA riconosceva la natura vincolante della prescrizione e imponeva l’emissione di un preventivo gratuito, oltre all’indennizzo automatico. Il TAR Lombardia annullava la delibera, escludendo la sola previsione indennitaria; la società proponeva appello principale e il gestore appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello principale e accoglie quello incidentale. Il punto di partenza è la delimitazione della fase in cui maturano le indicazioni dell’Area VIA: il tavolo tecnico si colloca nella verifica della completezza documentale prevista dall’art. 27-bis, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 152/2006. In quel segmento l’amministrazione può chiedere integrazioni documentali, ma non imporre modifiche sostanziali al progetto, la cui valutazione appartiene alla fase decisoria del comma 7.
La vincolatività delle richieste istruttorie è dunque strumentale alla completezza formale della documentazione. Ammettere il contrario significherebbe attribuire alla verifica documentale un’anticipata funzione decisoria, alterando l’equilibrio tra le fasi del procedimento. Il richiamo alla fase procedimentale non opera come argomento ermeneutico limitativo dell’art. 7.8 del TICA, ma come criterio concreto di qualificazione della natura e della portata della prescrizione.
Il tenore letterale del verbale conferma la ricostruzione: l’Area VIA ha invitato a proporre soluzioni alternative, prospettando un iter approvativo più complesso e incerto, senza affermare l’impossibilità di assentire la soluzione aerea. Lo scopo dichiarato dell’incontro era la migliore definizione della documentazione e la sinergia tra i partecipanti. La nota regionale del 14 febbraio 2022, adottata ai sensi del comma 5, resta nella medesima fase preliminare e il rinvio al verbale conserva valenza ricognitiva degli adempimenti documentali.
Quanto al requisito della «derivazione», il Collegio esclude che esso possa ridursi a mera consequenzialità materiale. Se le criticità autorizzatorie erano agevolmente prefigurabili per i vincoli paesaggistici gravanti sull’area, la richiesta di modifica non è effetto necessitato dell’iter amministrativo, ma conseguenza di una scelta progettuale iniziale non adeguatamente ponderata rispetto al minimo tecnico.
Accogliendo l’appello incidentale, il Collegio rileva che l’indennizzo è stato riconosciuto in conseguenza della ritenuta violazione dell’art. 7.8 del TICA. L’insussistenza dell’obbligo primario elide l’unico presupposto dell’indennizzo automatico, che cade automaticamente anche in assenza di specifica doglianza, con obbligo di restituzione delle somme percepite.
Nota della Redazione
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