Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato sul contributo Carta docente (TAR Sardegna n. 618 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza allorché l’amministrazione abbia eseguito solo parte del giudicato. Il soddisfacimento del solo capo relativo alle spese di lite non integra esecuzione della condanna al pagamento del capitale, restando inadempiuto l’obbligo principale accertato dal giudice del lavoro. In tal caso è legittima la nomina del commissario ad acta, con potere sostitutivo per l’adozione dei provvedimenti necessari. La nomina del commissario ad acta è conferita al dirigente apicale della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente, e senza riconoscimento di compenso quando l’incarico è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 260 del 22 febbraio 2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento in suo favore del contributo previsto per la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre alle spese di lite. La sentenza è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria in data 8 aprile 2025.

Il Ministero ha liquidato le sole spese legali in favore del procuratore dicharatosi antistatario, con decreto prot. n. 84 del 9 maggio 2024, lasciando ineseguito il capo relativo al capitale. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il giudizio è disciplinato dall’art. 114 cod. proc. amm. e che la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato. Alla camera di consiglio del 9 luglio 2025 la difesa del ricorrente ha confermato la persistenza del mancato integrale pagamento di quanto statuito dal giudice del lavoro.

La difesa dell’amministrazione ha dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, senza però fornire utili indicazioni per una soluzione tempestiva della controversia. Tale condotta conferma l’inottemperanza al giudicato nella parte relativa al capitale.

Il Tribunale distingue il capo delle spese, già eseguito, da quello relativo al riconoscimento del contributo, rimasto ineseguito. L’esecuzione parziale non integra adempimento dell’obbligo accertato, poiché il soddisfacimento del solo capo accessorio non estingue la condanna principale.

Accolta l’istanza, il Collegio nomina quale commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio. Assegna il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione per l’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzione affidata a un dipendente pubblico interno all’amministrazione debitrice, non liquida alcun compenso commissariale. Le spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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