Carta docente: ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 617 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta il mancato integrale adempimento del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario e, ove l’amministrazione non abbia dato esecuzione alla parte di condanna rimasta ineseguita, nomina il commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti necessari. La circostanza che l’amministrazione abbia liquidato le sole spese legali, lasciando ineseguito il riconoscimento del capitale, integra parziale inottemperanza e legittima la nomina del commissario per la quota residua. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività svolta in via sostitutiva.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale Ordinario di Lanusei, Sezione Lavoro, n. 17 del 30 aprile 2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere al ricorrente, docente di ruolo, il contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per ciascun anno scolastico oggetto di ricorso, per complessivi 2.500,00 euro, oltre interessi e rifusione delle spese di lite.
La sentenza è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria del Tribunale. L’amministrazione ha provveduto alla sola liquidazione delle spese legali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, lasciando ineseguito il giudicato sul capitale. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio si pronuncia ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., norma che disciplina il giudizio di ottemperanza ai provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo e, nei casi previsti, del giudice ordinario. Il presupposto dell’azione è accertato: la sentenza del giudice del lavoro n. 17/2024 è passata in giudicato e non risulta integralmente eseguita.
La difesa del ricorrente ha confermato in camera di consiglio la persistenza del mancato integrale pagamento di quanto statuito dal Giudice del Lavoro. L’amministrazione, a sua volta, ha dichiarato di aver sollecitato gli uffici all’esecuzione integrale, senza però fornire indicazioni utili per una soluzione tempestiva della controversia.
Alla luce di tali risultanze, il Collegio ritiene che l’adempimento sia ormai doveroso e che l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva debba essere accolta. La parziale esecuzione — limitata alle spese legali e non estesa al capitale riconosciuto dal giudice — non esaurisce l’obbligo di conformazione all’accertamento giurisdizionale.
Il TAR nomina commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio, assegnando il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione amministrativa della decisione per l’esecuzione del giudicato.
Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, tenendo conto della serialità della causa. Il ricorso è pertanto accolto.
Nota della Redazione
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