Commissario ad acta per l’ottemperanza del giudicato sul contributo Carta docente (TAR Sardegna n. 768 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la mancata integrale esecuzione del giudicato formato su un’obbligazione pecuniaria posta a carico dell’Amministrazione legittima la nomina di un commissario ad acta per l’adempimento in via sostitutiva. L’avvenuto pagamento delle sole spese di lite non integra ottemperanza quando resta ineseguito il capitale riconosciuto dalla sentenza. Il commissario può essere individuato in un dirigente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice; in tal caso non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il contributo previsto dalla Carta elettronica per la formazione del docente, pari a euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici oggetto del ricorso, oltre rivalutazione e interessi, con rifusione delle spese di lite. La sentenza n. 24/2024 è passata in giudicato per mancata impugnazione.
Non avendo ricevuto il pagamento del capitale, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha liquidato le sole spese legali in favore del procuratore antistatario, lasciando ineseguito il resto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza: l’esistenza di un giudicato definitivo e l’inerzia dell’Amministrazione debitrice. La sentenza del giudice del lavoro è divenuta irrevocabile, come attestato dalla cancelleria del Tribunale.
Il pagamento delle spese di lite, pur intervenuto nel corso del giudizio, è stato ritenuto parziale ottemperanza. Restava infatti del tutto ineseguito il giudicato sul capitale, ossia proprio l’obbligazione principale accertata dalla sentenza di condanna.
In camera di consiglio la difesa della ricorrente ha confermato la persistenza del mancato pagamento, mentre la difesa erariale si è limitata a dichiarare di aver sollecitato l’Amministrazione, senza indicazioni utili per una soluzione bonaria. Tale condotta è stata valutata come inerzia dell’Amministrazione rispetto all’obbligo di esecuzione.
Il Collegio ha quindi accolto l’istanza di nomina del commissario, individuandolo nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stata disposta alcuna liquidazione di compenso commissariale.
Le spese del giudizio, liquidate tenendo conto della serialità della causa, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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