La commissione non può modificare ex post i criteri valutativi (Cons. Stato n. 4208 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La commissione di una procedura di chiamata di professore universitario può rendere, su richiesta dell’ateneo, una seduta suppletiva diretta a chiarire il proprio operato in risposta a un ricorso, senza che ciò integri carenza di potere. Il limite è dato dall’impossibilità di modificare gli esiti dell’attività di giudizio già svolta: i chiarimenti devono restare nei confini della spiegazione di quanto in origine deliberato. È conforme a ragionevolezza, e non costituisce modifica postuma dei criteri, l’impiego degli indicatori bibliometrici in chiave qualitativa, rapportando le citazioni all’anno di pubblicazione. Analogamente, la valutazione della congruità della produzione scientifica in numero assoluto e non in percentuale risponde al canone di ragionevolezza e non contrasta con criteri originari privi di indicazioni tassative. Le doglianze sul merito della valutazione comparativa attengono al giudizio discrezionale della commissione, sindacabile solo per errori macroscopici.
Il Fatto
L’appellante impugna gli atti della procedura di chiamata indetta da un ateneo con decreto rettorale del 10 gennaio 2023, per un posto di professore di prima fascia nel settore concorsuale 03/D2. Contesta l’esito, che ha visto prevalere il controinteressato, giudicato «ottimo» contro il «buono» riportato dalla ricorrente, con approvazione degli atti in data 15 maggio 2023.
Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, investiva composizione e modalità di formazione della commissione, valutazione comparata dei candidati e la seduta suppletiva del 21 agosto 2023, tenuta dopo la proposizione del ricorso. Il TAR Puglia respingeva l’impugnazione. L’appello ripropone i motivi, con particolare insistenza sulla manipolazione postuma dei criteri valutativi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il nodo della seduta «postuma». L’attività con cui la commissione fornisce spiegazioni a seguito dell’impugnazione non coincide con la valutazione dei candidati e non è riconducibile alle funzioni istituzionali dell’organo. Tuttavia, essendo stata espressamente richiesta dall’ateneo, non può dirsi svolta in carenza di potere. Il confine invalicabile resta l’impossibilità di incidere sugli esiti già raggiunti.
Su questa base la Corte ritiene che i chiarimenti resi in tema di citazioni siano rimasti entro tale limite. Il riferimento «alla data di inizio della valutazione» contenuto nella prima seduta non imponeva di ancorare a quel momento il conteggio delle citazioni. Esso riguarda gli indicatori bibliometrici di uso comune, impiegati nell’ambito di una valutazione qualitativa dominata dai quattro criteri enunciati. Il correttivo di misurare l’impatto «in relazione all’anno di pubblicazione» risponde a una logica razionale, sterilizzando il rischio di effetti di trascinamento temporale in grado di privilegiare le opere più risalenti.
Analoghe conclusioni valgono per il giudizio di congruità: considerare le pubblicazioni in numero assoluto e non in percentuale non costituisce modifica dei criteri originari, privi di indicazioni tassative, ed è conforme a un canone di ragionevolezza che misura la consistenza dell’attività afferente al settore.
Quanto alla composizione della commissione, le contestazioni sono di carattere procedurale. Opera il art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, che impone di guardare al dato sostanziale, con dequotazione a irregolarità non invalidante delle violazioni formali. Nessuna incompatibilità emerge dal fatto che presidente e controinteressato condividano la carica direttiva in un ente di settore, a cui la stessa ricorrente è associata: manca una stabile comunanza di interessi economici o un rapporto personale stretto. Sull’omessa dichiarazione, il verbale n. 2 del 26 aprile 2023 attesta la verifica delle condizioni del regolamento di ateneo.
Infine, le censure sulla valutazione comparativa afferiscono al merito del giudizio discrezionale, sindacabile solo per errori macroscopici, non ravvisabili quando la valutazione è analitica e coerente con criteri predefiniti. L’abilitazione scientifica nazionale resta mero requisito di partecipazione ex art. 18, legge n. 240/2010. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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