Commissione di gara, competenze integrate e supporto tecnico esterno (Cons. Stato n. 8428 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La commissione giudicatrice di una gara pubblica non è incompetente per il solo fatto di aver richiesto un approfondimento tecnico a soggetti esterni, poiché l’apporto degli esperti costituisce mero ausilio istruttorio e non determina alcuna esternalizzazione della funzione valutativa. Le competenze dei commissari si apprezzano in modo integrato, tra i componenti e per il doppio profilo del titolo di studio e dell’esperienza, senza che sia necessaria una puntuale corrispondenza con ogni singolo aspetto della gara. I punteggi devono essere attribuiti dai soli componenti in seduta plenaria, conservando la commissione il proprio potere discrezionale anche rispetto alle risultanze del parere esterno. Il conflitto di interessi non si presume: chi lo invoca deve allegare elementi sintomatici concreti di un interesse finanziario, economico o personale incisivo sulla decisione.
Il Fatto
La controversia riguarda una procedura di affidamento di lavori di manutenzione straordinaria indetta da un’associazione d’irrigazione, con importo a base di gara superiore a venticinque milioni di euro. L’odierna appellante, terza classificata, impugnava davanti al TAR Piemonte l’aggiudicazione disposta in favore di un raggruppamento controinteressato, la nomina della commissione, i verbali e la legge di gara.
Il criterio era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa: il parametro relativo alla riduzione dei tempi di esecuzione assumeva rilievo centrale, perché l’intervento comportava la disattivazione del canale e la riduzione della produzione idroelettrica. Due concorrenti proponevano una compressione dei tempi superiore al cinquanta per cento. Il TAR respingeva il ricorso con sentenza n. 537 del 2025; l’appellante chiedeva anche la declaratoria di inefficacia del contratto, medio tempore sottoscritto.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara inammissibile la produzione documentale tardiva e i motivi su di essa fondati. Richiamato il divieto di nova in appello di cui all’art. 104, comma 2, cod. proc. amm., la Corte esclude che ricorrano i presupposti eccezionali dell’indispensabilità o della non imputabilità. La relazione tecnica mirava a dimostrare criticità nella fase esecutiva, profilo estraneo al perimetro del giudizio di legittimità dell’aggiudicazione e riservato al giudice ordinario.
Nel merito, il primo motivo è respinto. La stazione appaltante aveva chiesto al Politecnico di Torino di verificare la concreta fattibilità delle offerte caratterizzate da una forte contrazione dei tempi e la loro compatibilità con il contesto dell’appalto. Non si configura, per la Corte, una esternalizzazione della valutazione: il quesito era specifico e puntuale, le relazioni prive di valenza decisoria e la commissione ha attribuito i punteggi, anche in sede di rivalutazione, esercitando un potere proprio e non vincolato. L’art. 12.2 del disciplinare consentiva del resto l’ausilio di una segreteria tecnica. Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui la commissione può avvalersi di consulenze esterne, purché l’attribuzione dei punteggi avvenga ad opera dei soli componenti (Cons. Stato, III, n. 112 del 2016; Cons. Stato, VI, n. 2026 del 2012).
Quanto alla dedotta assenza di competenze geotecniche, la Corte conferma che la competenza va valutata in modo integrato e che non occorre una coincidenza tra professionalità e singoli aspetti della gara (Cons. Stato, V, n. 5603 del 2018). I curricula attestano esperienze coerenti nel settore.
Il secondo motivo è infondato: il criterio temporale era classificato come quantitativo e automatico, mentre i criteri organizzativi e tecnici erano discrezionali; la commissione è quindi intervenuta legittimamente sui soli parametri affidati al proprio margine di giudizio. Il terzo motivo è respinto perché, ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 36 del 2023, il conflitto di interessi va provato da chi lo invoca e non può essere dedotto in via astratta. Il quarto motivo cade per il regime transitorio dell’art. 225, comma 2, del medesimo codice: la certificazione delle piattaforme è efficace dall’1 gennaio 2024, mentre il bando era stato pubblicato il 20 dicembre 2023. Il quinto motivo è infine irrilevante, trattandosi di errore materiale ininfluente sull’esito. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.