Spese di lite non sotto i minimi tariffari nemmeno nel contenzioso seriale (Cons. Stato n. 9365 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese processuali è espressione di potere discrezionale del giudice, ma incontra il limite delle soglie minime fissate dai parametri tariffari e il divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. Il carattere seriale del contenzioso e la sua scarsa complessità consentono di collocare la liquidazione nella fascia bassa degli scaglioni, non di scendere sotto il minimo tabellare. La motivazione che dia conto di tali ragioni non è apodittica e resta sindacabile solo nei limiti della congruità del risultato. La quantificazione che si ponga al di sotto dei valori parametrici è pertanto illegittima e va riformata, anche in appello.

Il Fatto

La parte appellante aveva ottenuto dal Tribunale di Savona, in sede di lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in proprio favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.

Innanzi al TAR Liguria la ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato; il giudice amministrativo ha accolto il ricorso e nominato il Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. Sulle spese il TAR ha liquidato cinquecento euro, valorizzando il carattere seriale della causa e il numero dei precedenti analoghi. Contro questa sola statuizione è diretto l’appello, che chiede la rideterminazione dell’importo nei valori parametrici e la distrazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che la quantificazione del compenso appartiene alla discrezionalità del giudice, ma non è libera nel risultato: resta fermo il divieto di attribuire somme simboliche, in quanto lesive del decoro professionale, secondo il richiamo a Cass. civ., sez. II, n. 34842 del 2023.

Il percorso argomentativo si snoda attraverso il parere della sezione consultiva del Consiglio di Stato n. 2703 del 27 dicembre 2017. In quella sede si è chiarito che le modifiche ai parametri miravano a superare l’incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcun riferimento a una soglia numerica minima.

Il decreto ministeriale intendeva così limitare il perimetro di discrezionalità del giudice, individuando soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base. La sezione consultiva ha richiesto che tale inderogabilità fosse esplicitata, evitando la locuzione “di regola” negli artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1 del d.m. n. 55/2014, ed ha escluso il contrasto con il diritto dell’Unione.

Su queste basi la liquidazione del primo giudice risulta non corretta, perché si colloca al di sotto dei valori approvati con il d.m. n. 147 del 2022 per lo scaglione da 1.101 a 5.200 euro, anche considerando la riduzione dell’art. 4, comma 4 del medesimo decreto.

La Corte tiene a precisare un punto di equilibrio: la motivazione del TAR non è apodittica, perché il contenzioso è oggettivamente privo di profili di complessità e seriale. Ciò non basta a giustificare il superamento verso il basso dei minimi. L’appello è quindi accolto e le spese del primo grado sono determinate in euro 1.189,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; le spese dell’appello seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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