Commissione mensa tra organismi di partecipazione e atto di indirizzo non impugnabile (TAR Liguria n. 341 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La commissione mensa scolastica costituisce organismo di partecipazione, non organo dell’amministrazione, e la sua istituzione e regolamentazione rientrano nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 del T.U.E.L. La delibera della Giunta che si limiti a esprimere la volontà di includere un rappresentante politico nella commissione integra atto di indirizzo, privo di rilevanza esterna e quindi non impugnabile autonomamente. L’impugnazione di tale delibera è pertanto inammissibile per difetto di lesività. La determina dirigenziale attuativa è sindacabile solo nei limiti dei motivi dedotti, restando precluso al giudice il vaglio su parametri di legittimità non prospettati. L’annullamento d’ufficio della determina che aveva escluso il rappresentante politico trova fondamento nella violazione della delibera di Giunta di natura regolamentare e nell’interesse pubblico al ripristino della composizione.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato del Comune e già Dirigente del settore servizi alla persona, impugnava davanti al TAR Liguria le delibere di Giunta con cui si esprimeva l’indirizzo di mantenere nella commissione mensa scolastica l’Assessore alle Politiche Sociali o almeno un rappresentante degli organi politici, oltre alle note del Sindaco che respingevano l’istanza di autotutela. Il ricorrente deduceva la violazione del riparto di competenze tra organi politici e dirigenza, l’incompetenza della Giunta e l’eccesso di potere.

Proposto ricorso straordinario e intervenuta l’opposizione del Comune, la causa approdava al giudice amministrativo. Con motivi aggiunti il ricorrente impugnava la determina dirigenziale che, in autotutela, aveva reinserito l’Assessore o un suo delegato nella commissione, contestando la mancanza dei presupposti dell’annullamento d’ufficio, l’incompetenza del dirigente e la trasfigurazione della natura dell’organismo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio scrutinava anzitutto l’ammissibilità del ricorso introduttivo. La delibera di Giunta, lasciando margini di apprezzamento agli uffici chiamati a darvi attuazione, costituiva atto di indirizzo; altrettanto valeva per la delibera di reiezione dell’autotutela. Richiamando il costante orientamento (T.A.R. Lombardia-Milano n. 534 del 2005; T.A.R. Campania-Salerno n. 7971 del 2009), il Tribunale ne affermava l’inammissibilità per difetto di rilevanza esterna. Analoga conclusione per le note del Sindaco, prive di efficacia lesiva.

Nel merito, il Collegio ricostruiva la natura della commissione mensa. Le linee di indirizzo nazionale del Ministero della Salute del 2010 e la giurisprudenza (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia n. 95 del 2022) la qualificano come organo della collettività, espressivo dell’utenza e non dell’amministrazione. Da qui l’inquadramento tra gli organismi di partecipazione la cui regolamentazione spetta al Consiglio comunale. Ne discendeva l’infondatezza dei motivi sulla pretesa competenza dirigenziale e sulla violazione dell’art. 107 del T.U.E.L.

Quanto all’art. 49 del T.U.E.L., la natura programmatica dell’atto escludeva la violazione dell’obbligo di acquisire il parere del dirigente, risultando comunque la motivazione confrontatasi con le sue deduzioni. Il motivo sullo sviamento di potere era respinto e in parte inammissibile, attenendo alla correttezza del procedimento disciplinare, estranea alla cognizione del giudice amministrativo. Il conflitto di interessi del Segretario era dedotto senza circostanziarne gli elementi.

Passando ai motivi aggiunti, il Collegio reputava la delibera di Giunta del 1994 di natura regolamentare, non impugnata né modificata. L’annullamento d’ufficio della determina trovava così fondamento nella sua violazione e nell’interesse pubblico al ripristino della composizione. Il termine di dodici mesi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 non operava, non trattandosi di provvedimento attributivo di vantaggi economici. Il ricorso introduttivo era dichiarato inammissibile e i motivi aggiunti respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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