Improcedibile l’appello sull’ufficio direttivo dopo il trasferimento a domanda (Cons. Stato n. 3090 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento o l’assegnazione per conferimento di nuove funzioni, disposti a domanda dell’interessato, determinano dalla data della relativa delibera la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate; ne consegue l’improcedibilità dell’appello avverso il conferimento dell’ufficio direttivo originariamente richiesto, per sopravvenuta carenza di interesse. Non residua un interesse morale alla decisione quando la delibera impugnata non contenga affermazioni potenzialmente lesive della moralità personale o professionale del magistrato ritenuto recessivo. L’effetto prenotativo all’azione giudiziale non è invocabile da chi, nelle more, abbia presentato domanda per altro ufficio direttivo e vi si sia insediato.
Il Fatto
L’appellante aveva impugnato davanti al TAR Lazio la delibera con cui il Plenum del Consiglio superiore della magistratura aveva conferito al controinteressato l’ufficio direttivo di Presidente di un Tribunale. Il Tribunale amministrativo aveva respinto il ricorso con sentenza di cui nel testo sono oscurati gli estremi.
Nelle more del giudizio di appello, l’appellante è stata trasferita, a sua domanda, al Tribunale di altra sede con funzioni di Presidente, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado, ed è stata immessa nelle funzioni. Il controinteressato ha quindi chiesto dichiararsi l’improcedibilità dell’appello. L’appellante ha replicato dichiarando di avere comunque un interesse morale alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla documentazione prodotta dal controinteressato, che comprova il trasferimento a domanda dell’appellante e la sua immissione nelle nuove funzioni. Richiama quindi l’art. 44 del testo unico per la dirigenza giudiziaria, come integrato dalla delibera del Consiglio superiore del 3 dicembre 2024 e successiva integrazione del 15 gennaio 2025, che riproduce l’art. 51 della circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015: il trasferimento disposto a domanda dell’interessato determina, dalla data della relativa delibera, la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate.
Su questa base la Sezione dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Respinta è anche la tesi dell’interesse morale: la giurisprudenza di sezione invocata dall’appellante non si attaglia al caso. Nella sentenza 3 gennaio 2025, n. 33 si era affermata la persistenza di un’utilità a una pronuncia di annullamento nella forma dell’interesse morale all’accertamento di non essere mai stata priva dei c.d. prerequisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio.
Nel caso in esame, invece, entrambi i candidati sono stati ritenuti portatori di tali prerequisiti e valutati in possesso di un pregevole profilo, avendo il Consiglio affermato che il nominato prevale con riferimento al parametro attitudinale di cui all’art. 18, lett. a). Non sono quindi rinvenibili, nella delibera impugnata, affermazioni potenzialmente lesive della moralità personale o professionale del magistrato ritenuto recessivo, tali da radicare l’interesse morale.
La Sezione esclude altresì l’effetto prenotativo all’azione giudiziale, poiché l’appellante ha nel frattempo presentato domanda per altro ufficio direttivo, dove si è insediata, con conseguente venir meno di ogni legittima deroga all’art. 44. Ribadisce l’irrilevanza dell’eventuale preferenza per altra sede, non potendosi prescindere dalla disciplina della dirigenza giudiziaria, diretta a garantire la stabilizzazione delle funzioni direttive e a evitare rapidi avvicendamenti nelle posizioni apicali (Cons. Stato, sez. VII, 18 febbraio 2025, n. 1360). Le spese sono compensate per la natura della decisione.
Nota della Redazione
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