Compartecipazione alla retta sociosanitaria determinata solo dall’ISEE del disabile (TAR Lombardia n. 175 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali, i Comuni sono vincolati alla disciplina statale dell’ISEE di cui al d.P.C.M. n. 159 del 2013, che opera non solo per l’accesso ma anche per la quantificazione della quota a carico dell’assistito. L’art. 2-sexies del d.l. n. 42 del 2016, introdotto dalla legge di conversione n. 89 del 2016, esclude i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti in ragione della disabilità dal novero degli elementi computabili. Ne deriva che il Comune non può assumere a parametro la pensione di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento per ridurre l’integrazione della retta. Le norme regolamentari regionali in contrasto con la fonte primaria sono disapplicabili dal giudice amministrativo, senza necessità di autonoma impugnazione. Con ISEE pari a zero nessuna quota può essere posta a carico del disabile.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di amministratore di sostegno di una persona affetta da grave disabilità, ha impugnato le note con cui il Comune ha rideterminato per il 2023 l’integrazione della retta del servizio residenziale, ponendo a carico dell’assistita circa 1.086 euro mensili a fronte di un ISEE sociosanitario pari a zero. Ha chiesto altresì l’annullamento o la disapplicazione del regolamento comunale, agli artt. 3 e 5, nella parte in cui fissa i criteri di determinazione dei contributi integrativi delle rette di ricovero.
La persona disabile era inserita dal 2020 in una comunità alloggio accreditata, con ripartizione delle spese tra Regione e famiglia. Il Comune, in forza dell’art. 5, comma 3, del regolamento, aveva fatto carico all’utente della parte di spesa coperta con pensione di invalidità e assegno di accompagnamento, dedotti cento euro mensili e tredicesima. La Sezione aveva accolto la domanda cautelare dopo due rinvii, poi la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità. Quella fondata sull’omessa impugnazione degli atti regionali presupposti è respinta: le norme regolamentari di provenienza regionale, accertato il contrasto con la disciplina statale, possono essere disapplicate in base al principio di gerarchia delle fonti. In ogni caso, la normativa regionale si limita a introdurre la mera facoltà, per i regolamenti comunali, di prevedere il versamento diretto delle pensioni, senza imporre alcun obbligo di attuazione.
Quanto all’acquiescenza, il Collegio ribadisce che essa si configura solo in presenza di una condotta inequivocabilmente diretta ad accettare l’assetto di interessi definito dall’amministrazione, condotta non ravvisabile nella specie. Il difetto di interesse è escluso: anche a voler ritenere che il rimborso integrale faccia venir meno l’indennità di accompagnamento, residuerebbe l’interesse alla percezione della pensione di invalidità per spese sanitarie e personali.
Nel merito, il primo motivo è fondato e assorbe ogni altra censura. L’art. 2-sexies del d.l. n. 42 del 2016 ha escluso i trattamenti assistenziali e indennitari percepiti in ragione della disabilità dalla ridefinizione di reddito disponibile operata dall’art. 5 del d.l. n. 201 del 2011. Di tali somme le amministrazioni non possono tenere conto nel determinare il contributo loro imposto dalla legge.
L’unico indicatore applicabile, tanto per l’accesso quanto per la compartecipazione al costo, resta quello del d.P.C.M. n. 159 del 2013. Trattandosi di disciplina dei livelli essenziali di assistenza, essa esige uniforme applicazione sul territorio nazionale: non sono ammessi criteri ulteriori o difformi che valorizzino elementi reddituali diversi, richiamando il Collegio il consolidato orientamento di Cons. Stato n. 2520 del 2021 e TAR Lombardia n. 2746 del 2022.
Gli atti impugnati sono pertanto illegittimi nella misura in cui introducono inammissibili sistemi di calcolo delle disponibilità economiche. Il ricorso è accolto, con annullamento dell’art. 5, comma 3, del regolamento e delle note impugnate; resta ferma l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda e dei motivi rinunciati.
Nota della Redazione
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